Cassazione Civile, Ordinanza n. 06757/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Firenze in una controversia relativa al personale scolastico e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato "note per la trattazione scritta" dichiarando di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché nelle more aveva superato il concorso pubblico abilitante all'insegnamento. Non risulta che tale atto sia stato notificato al controricorrente, né il Ministero ha depositato formale accettazione o preso posizione. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia non notificata alla controparte costituita e la conseguente sorte del ricorso, oltre al regime delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, non notificata alla parte controricorrente ai sensi dell'art. 391, terzo comma, c.p.c. e non accettata dalla stessa, non producesse automaticamente l'effetto estintivo del processo, ma fosse comunque indice del venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la novità e complessità della questione originariamente dedotta, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la sanzione non operi nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
richiamato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la fissazione della trattazione camerale
la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita, non produce automaticamente l'effetto estintivo del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l'applicazione in caso di inammissibilità sopravvenuta, in quanto la norma mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e opera per l'inammissibilità originaria
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: se non è notificata alla parte costituita, non determina di per sé l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia al ricorso evidenzia la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente impedisce di attribuire alla dichiarazione del ricorrente l'effetto estintivo tipico del processo.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'inammissibilità sopravvenuta, perché la ratio sanzionatoria è riferita alle impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.
- In presenza di una questione giuridica nuova e complessa, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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