Cassazione Civile, Ordinanza n. 06743/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore da un consorzio di smaltimento rifiuti posto in liquidazione. Il Tribunale aveva annullato il licenziamento e condannato il soggetto liquidatore al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, escludendo però la reintegra. La Corte d'appello di Napoli ha confermato il rigetto del reclamo, ritenendo corretta la mancata reintegrazione perché l'attività aziendale era cessata in modo originario e non solo sopravvenuto, con conseguente impossibilità di applicare la tutela reale. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 195/2009 conv. in l. n. 26/2010 e degli artt. 1256 e 1463 c.c., sostenendo che l'inesistenza dell'attività aziendale non equivaleva a cessazione definitiva dell'attività societaria, poiché la normativa prevedeva la prosecuzione della gestione ordinaria in liquidazione e delle attività di raccolta e smaltimento in attesa del subentro dei nuovi gestori, situazione assimilabile a quella di un'azienda fallita; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la persistente possibilità di svolgere l'attività di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti durante la fase transitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha richiamato il proprio precedente n. 16201/2022 e la giurisprudenza in tema di ordine di reintegra nei confronti di società in liquidazione. Ha affermato che la reintegra è esclusa quando vi sia una sopravvenuta totale cessazione di ogni attività societaria e che, nel caso concreto, la cessazione era stata accertata come originaria, poiché il soggetto liquidatore non aveva mai svolto alcuna attività. Non rilevava, secondo la Corte, l'eventuale obbligo legale di gestione del ciclo dei rifiuti, trattandosi di impossibilità di fatto già cristallizzata al momento della decisione impugnata, anche per la cessazione della proroga della fase transitoria al 31 dicembre 2015. Sono state compensate le spese per il contrasto giurisprudenziale di merito ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stato invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
artt. 11 e 12 d.l. n. 195/2009, conv. in l. n. 26/2010
sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la gestione del consorzio in liquidazione dovesse proseguire e consentire la tutela reintegratoria.
sono richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell'impossibilità della prestazione e della rilevanza della sopravvenuta impossibilità di esecuzione del rapporto.
la Corte lo richiama come tutela ripristinatoria preclusa quando sopravvenga una totale impossibilità di prosecuzione dell'attività e quindi della reintegrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne dà atto ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per il rinvio al parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro non può essere disposto quando, al momento della decisione, sia intervenuta una sopravvenuta cessazione totale e definitiva di ogni attività aziendale, poiché viene meno la possibilità concreta di ripristino del rapporto.
- Ai fini dell'esclusione della tutela reale rileva la situazione di fatto accertata in giudizio e non l'astratta previsione di un obbligo legale di svolgimento dell'attività, se tale obbligo non si traduce in una concreta possibilità di prosecuzione dell'impresa o dell'unità produttiva.
- Quando la cessazione dell'attività risulti originaria e non sopravvenuta, non è configurabile il presupposto della reintegrazione; la tutela può restare limitata al risarcimento per il periodo in cui il rapporto è rimasto illegittimamente interrotto, se ne ricorrano i presupposti.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere accolta se il fatto storico dedotto non è decisivo oppure se la valutazione della Corte territoriale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidata.
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