Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06743/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore da un consorzio di smaltimento rifiuti posto in liquidazione. Il Tribunale aveva annullato il licenziamento e condannato il soggetto liquidatore al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, escludendo però la reintegra. La Corte d'appello di Napoli ha confermato il rigetto del reclamo, ritenendo corretta la mancata reintegrazione perché l'attività aziendale era cessata in modo originario e non solo sopravvenuto, con conseguente impossibilità di applicare la tutela reale. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 195/2009 conv. in l. n. 26/2010 e degli artt. 1256 e 1463 c.c., sostenendo che l'inesistenza dell'attività aziendale non equivaleva a cessazione definitiva dell'attività societaria, poiché la normativa prevedeva la prosecuzione della gestione ordinaria in liquidazione e delle attività di raccolta e smaltimento in attesa del subentro dei nuovi gestori, situazione assimilabile a quella di un'azienda fallita; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la persistente possibilità di svolgere l'attività di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti durante la fase transitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha richiamato il proprio precedente n. 16201/2022 e la giurisprudenza in tema di ordine di reintegra nei confronti di società in liquidazione. Ha affermato che la reintegra è esclusa quando vi sia una sopravvenuta totale cessazione di ogni attività societaria e che, nel caso concreto, la cessazione era stata accertata come originaria, poiché il soggetto liquidatore non aveva mai svolto alcuna attività. Non rilevava, secondo la Corte, l'eventuale obbligo legale di gestione del ciclo dei rifiuti, trattandosi di impossibilità di fatto già cristallizzata al momento della decisione impugnata, anche per la cessazione della proroga della fase transitoria al 31 dicembre 2015. Sono state compensate le spese per il contrasto giurisprudenziale di merito ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro non può essere disposto quando, al momento della decisione, sia intervenuta una sopravvenuta cessazione totale e definitiva di ogni attività aziendale, poiché viene meno la possibilità concreta di ripristino del rapporto.
  • Ai fini dell'esclusione della tutela reale rileva la situazione di fatto accertata in giudizio e non l'astratta previsione di un obbligo legale di svolgimento dell'attività, se tale obbligo non si traduce in una concreta possibilità di prosecuzione dell'impresa o dell'unità produttiva.
  • Quando la cessazione dell'attività risulti originaria e non sopravvenuta, non è configurabile il presupposto della reintegrazione; la tutela può restare limitata al risarcimento per il periodo in cui il rapporto è rimasto illegittimamente interrotto, se ne ricorrano i presupposti.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere accolta se il fatto storico dedotto non è decisivo oppure se la valutazione della Corte territoriale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.