Cassazione Civile, Ordinanza n. 06752/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere o servizi eseguito tra aprile e dicembre 2011. In relazione a tale appalto, l'INPS aveva richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi dall'appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto. La Corte d'appello aveva condannato la società committente, in qualità di coobbligata solidale, al pagamento delle somme dovute. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha contestato la prova della notificazione all'appaltatrice dell'ingiunzione di pagamento dei contributi, lamentando violazione di norme sulle prove, sul litisconsorzio e sull'art. 29 del d.lgs. 276/2003; 2) ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che mancasse la ricevuta di consegna della notifica; 3) ha censurato la ritenuta prova della notificazione all'appaltatrice del ricorso in appello dell'INPS e l'asserita correttezza del procedimento notificatorio; 4) ha denunciato vizi nella valutazione delle prove, sostenendo che i verbali ispettivi non fossero sufficienti a dimostrare il credito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, per l'appalto svolto nel 2011, trovava applicazione l'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 nel testo vigente all'epoca, che prevedeva la solidarietà del committente per retribuzioni e contributi dovuti ai lavoratori. Poiché in quel regime non era previsto il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore né il beneficium excussionis, le doglianze sulla mancata notifica degli atti all'appaltatrice erano prive di interesse. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché i vizi relativi al contraddittorio possono essere fatti valere solo se determinano una nullità processuale rilevante, circostanza non ricorrente nella specie. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità oltre i limiti del vizio motivazionale attualmente consentito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo gli intimati svolto difese, ed è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La solidarietà del committente per i debiti retributivi e contributivi dell'appaltatore va valutata secondo la disciplina vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa; nel testo applicabile al 2011 non erano previsti litisconsorzio necessario né beneficium excussionis.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova documentale della notificazione.
La solidarietà passiva non comporta, di regola, litisconsorzio necessario tra i coobbligati.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni telematiche.
Richiamato dalla ricorrente in tema di posta elettronica certificata e ricevute di consegna.
Richiamato dalla ricorrente in materia di rinnovazione della notifica.
Richiamato dalla ricorrente in tema di integrazione del contraddittorio in appello.
art. 14, regolamento (CE) n. 1393/2007
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla notificazione transfrontaliera degli atti giudiziari e stragiudiziali.
Richiamato per contestare l'onere probatorio relativo all'esistenza del credito contributivo.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'utilizzo dei verbali ispettivi come prova.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio motivazionale della sentenza di appello.
La Corte ribadisce che in cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato ai ristretti confini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime di solidarietà del committente per i debiti contributivi dell'appaltatore, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui è stata eseguita la prestazione lavorativa da cui nasce l'obbligazione retributiva e contributiva.
- Quando la norma applicabile non prevede espressamente il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore, la mancata notificazione degli atti all'appaltatore non incide, di per sé, sulla validità della decisione resa nei confronti del committente solidalmente obbligato.
- La solidarietà passiva non determina automaticamente un litisconsorzio necessario tra tutti i coobbligati; l'eventuale omissione di un litisconsorte è rilevante solo se la struttura del rapporto lo impone in concreto.
- Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la rivalutazione del fatto è preclusa salvo il ristretto vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- I provvedimenti relativi al regolare svolgimento del processo sono censurabili in cassazione solo se determinano una nullità concretamente lesiva della parte impugnante.
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