Cassazione Civile, Ordinanza n. 02532/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento emessi per più annualità d'imposta nei confronti di un contribuente, a seguito di una verifica fiscale svolta presso un'impresa edile poi riqualificata dall'Ufficio come società di fatto. L'Amministrazione ha ritenuto che il contribuente fosse socio e amministratore occulto della compagine, con conseguente imputazione a suo carico di maggiori redditi ai fini IRAP e IVA. Nei diversi giudizi di merito la C.T.R. della Campania aveva talora annullato gli avvisi per difetto di prova della società di fatto, talora per difetto di motivazione degli atti richiamanti p.v.c. non notificati al contribuente. L'Agenzia ha proposto quattro ricorsi per cassazione, deducendo, a seconda dei casi, violazione degli artt. 2247 e 2697 c.c. sulla prova della società di fatto, nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché violazione delle norme sulla motivazione per relationem degli avvisi di accertamento e sulla conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente. In un ricorso incidentale condizionato, il contribuente ha contestato anche il raddoppio dei termini di accertamento e l'invalidità degli atti per mancata notificazione del p.v.c. alla sua persona.
La decisione
La Corte ha riunito tutti i ricorsi e ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario. Poiché la controversia investiva l'accertamento unitario dell'esistenza di una presunta società di fatto, erano necessari nel processo tutti i soci (o loro eredi), oltre ai soggetti direttamente coinvolti, e non risulta che il contraddittorio sia stato integrato nei confronti di tutti i litisconsorti. Per tale ragione la Corte ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, affinché provveda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Le doglianze dei ricorsi principali e incidentali non sono state quindi esaminate nel merito, restando assorbite dalla declaratoria di nullità processuale.
Norme richiamate
Richiamato come norma definitoria del contratto di società; la Corte ricorda che, nelle controversie fiscali sulla società di fatto, occorre verificare la presenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale.
Richiamato in relazione all'onere della prova circa l'esistenza della società di fatto e dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dal contribuente sul raddoppio dei termini di accertamento; la Corte non esamina il motivo per l'assorbimento conseguente alla nullità del giudizio.
art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dal contribuente sul raddoppio dei termini IVA; motivo assorbito.
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Invocato dal contribuente sul raddoppio dei termini ai fini IRAP; motivo assorbito.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento e di motivazione per relationem; i motivi sul punto restano assorbiti.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal contribuente e dall'Agenzia in relazione alla motivazione dell'avviso IVA; motivo non esaminato nel merito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non decide nel merito per la nullità processuale.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Agenzia in tema di utilizzo di dati e accertamenti bancari come prova della società di fatto.
art. 54, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della validità dell'accertamento IVA e della prova presuntiva.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dall'Agenzia in tema di imputazione dei redditi e degli accertamenti fiscali; motivo assorbito.
Invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte non esamina il motivo perché assorito dalla nullità del giudizio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; motivo assorbito.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma applicata dalla Corte per affermare l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 5, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per affermare l'equivalenza fiscale della società di fatto a società di persone ai fini dell'accertamento unitario e del litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- L'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, ai fini fiscali, può essere fondato anche su presunzioni, ma la relativa controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soggetti che si assumono soci o eredi, perché l'unitarietà dell'accertamento si riflette automaticamente sulla posizione di ciascuno.
- Quando l'atto impositivo e il giudizio presuppongono la contestazione dell'esistenza di una società di fatto, il processo instaurato senza la presenza di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La declaratoria di nullità per violazione del litisconsorzio necessario assorbe l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria e alla motivazione degli atti impositivi.
- Nel processo tributario, la motivazione per relationem e la validità degli avvisi di accertamento richiedono comunque una verifica concreta della conoscenza o conoscibilità dell'atto richiamato da parte del contribuente, ma tale scrutinio resta privo di rilievo se il giudizio è nullo per difetto di contraddittorio.
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