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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02532/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento emessi per più annualità d'imposta nei confronti di un contribuente, a seguito di una verifica fiscale svolta presso un'impresa edile poi riqualificata dall'Ufficio come società di fatto. L'Amministrazione ha ritenuto che il contribuente fosse socio e amministratore occulto della compagine, con conseguente imputazione a suo carico di maggiori redditi ai fini IRAP e IVA. Nei diversi giudizi di merito la C.T.R. della Campania aveva talora annullato gli avvisi per difetto di prova della società di fatto, talora per difetto di motivazione degli atti richiamanti p.v.c. non notificati al contribuente. L'Agenzia ha proposto quattro ricorsi per cassazione, deducendo, a seconda dei casi, violazione degli artt. 2247 e 2697 c.c. sulla prova della società di fatto, nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché violazione delle norme sulla motivazione per relationem degli avvisi di accertamento e sulla conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente. In un ricorso incidentale condizionato, il contribuente ha contestato anche il raddoppio dei termini di accertamento e l'invalidità degli atti per mancata notificazione del p.v.c. alla sua persona.

La decisione

La Corte ha riunito tutti i ricorsi e ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario. Poiché la controversia investiva l'accertamento unitario dell'esistenza di una presunta società di fatto, erano necessari nel processo tutti i soci (o loro eredi), oltre ai soggetti direttamente coinvolti, e non risulta che il contraddittorio sia stato integrato nei confronti di tutti i litisconsorti. Per tale ragione la Corte ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, affinché provveda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Le doglianze dei ricorsi principali e incidentali non sono state quindi esaminate nel merito, restando assorbite dalla declaratoria di nullità processuale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, ai fini fiscali, può essere fondato anche su presunzioni, ma la relativa controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soggetti che si assumono soci o eredi, perché l'unitarietà dell'accertamento si riflette automaticamente sulla posizione di ciascuno.
  • Quando l'atto impositivo e il giudizio presuppongono la contestazione dell'esistenza di una società di fatto, il processo instaurato senza la presenza di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La declaratoria di nullità per violazione del litisconsorzio necessario assorbe l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria e alla motivazione degli atti impositivi.
  • Nel processo tributario, la motivazione per relationem e la validità degli avvisi di accertamento richiedono comunque una verifica concreta della conoscenza o conoscibilità dell'atto richiamato da parte del contribuente, ma tale scrutinio resta privo di rilievo se il giudizio è nullo per difetto di contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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