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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02476/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 19 ottobre 2005, con la quale una parte privata avrebbe riconosciuto la proprietà di due particelle di terreno in capo a una società che le assumeva acquistate nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. La società chiedeva l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura e, in subordine, una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. La controparte negava la genuinità dell’atto, deducendo che fosse stato redatto fraudolentemente su fogli firmati in bianco e che comunque non vi fosse volontà e capacità di trasferire i beni; proponeva inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per l’asserita interruzione di trattative con un potenziale acquirente. In primo grado le domande attoree venivano rigettate e la società, insieme ai terzi chiamati, veniva condannata al rilascio delle particelle e al risarcimento del danno. In appello veniva eliminata solo la condanna al risarcimento per difetto di prova, mentre restava ferma la statuizione sul rilascio. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la ritenuta tempestività della chiamata in causa dei terzi, deducendo che la comunicazione del provvedimento autorizzativo risultava avvenuta e che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere il contrario; 2) l’esclusione del vincolo pertinenziale tra le particelle e l’immobile trasferito in sede esecutiva, sostenendo che dai documenti del processo esecutivo, dalle perizie, dagli atti urbanistici e dalle dichiarazioni della controparte risultasse che i terreni costituivano giardino/pertinenza della villetta acquistata all’asta, e che la Corte territoriale avrebbe omesso o falsamente valutato tali risultanze. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, se davvero fondato su un’erronea percezione della comunicazione del provvedimento, avrebbe integrato al più un errore revocatorio; inoltre ha rilevato il difetto di interesse dei ricorrenti a dolersi della tardività della chiamata, essendo stata comunque rigettata la domanda risarcitoria nei loro confronti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché diretto a una nuova valutazione del merito: la Corte territoriale aveva escluso la pertinenza sulla base di una motivazione completa, osservando che le particelle non erano ricomprese nel decreto di trasferimento, che l’immobile era stato realizzato utilizzando tutta la cubatura edificabile del fondo originario e che mancava il requisito oggettivo della destinazione funzionale dei terreni al bene principale. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso la natura pertinenziale delle particelle controverse e aveva mantenuto l’ordine di rilascio; ha inoltre ritenuto non scrutinabile in cassazione la doglianza sulla chiamata in causa del terzo, qualificandola come censura di fatto incompatibile col giudizio di legittimità e comunque priva di interesse. È stata confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    sentenza ex art. 2932 c.c.

    richiamato come rimedio subordinato per ottenere l’effetto traslativo in luogo del mancato perfezionamento del trasferimento; non accolto perché la domanda principale è stata respinta e la questione non ha inciso sull’esito finale

  • art. 269 c.p.c.

    artt. 269 c.p.c. e 184 bis c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di chiamata del terzo e comunicazione del provvedimento autorizzativo; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 184 bis c.p.c.

    artt. 269 c.p.c. e 184 bis c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla rimessione in termini e sulla chiamata del terzo; la Corte non ha accolto la censura

  • art. 2912 c.c.

    artt. 2912, 817, 2697 c.c. e 115 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che l’omessa menzione nel decreto di trasferimento non basta da sola a includere accessori o pertinenze; il vincolo pertinenziale va verificato in concreto secondo i presupposti codicistici

  • art. 817 c.c.

    artt. 2912, 817, 2697 c.c. e 115 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla nozione di pertinenza; la Corte ha valorizzato la necessità del concorso di elemento oggettivo e soggettivo per riconoscere il vincolo

  • art. 2697 c.c.

    artt. 2912, 817, 2697 c.c. e 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prova della pertinenza; la Corte ha ritenuto che l’accertamento compiuto dal giudice di merito fosse sorretto da adeguata motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    artt. 2912, 817, 2697 c.c. e 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse violazione, trattandosi di riesame del merito

  • art. 360 c.p.c.

    art.360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    usato per inquadrare i motivi di ricorso; la Corte ha qualificato le censure come inammissibili perché estranee ai limiti del giudizio di legittimità

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicata come rimedio corretto per l’errore determinato da falsa percezione di circostanze risultanti dagli atti, non come motivo di ricorso per cassazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per ribadire che l’interesse ad impugnare deve corrispondere a un’utilità concreta e non a un mero interesse astratto alla correttezza della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’errore del giudice che consista in una falsa percezione di un fatto documentalmente escluso, o nell’inesatta supposizione dell’esistenza di un fatto decisivo, non si denuncia come motivo di ricorso per cassazione, ma può integrare errore revocatorio.
  • L’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando la censura, anche se astrattamente fondata, non potrebbe apportare alcuna utilità concreta alla parte che la propone.
  • L’accertamento della pertinenza tra due immobili è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Il vincolo pertinenziale richiede il concorso di un elemento oggettivo, cioè la destinazione funzionale del bene accessorio al bene principale, e di un elemento soggettivo, cioè la volontà di destinazione del proprietario o del soggetto che dispone dei beni.
  • In sede esecutiva, l’omessa menzione di un bene nel decreto di trasferimento non comporta automaticamente il suo trasferimento come pertinenza o accessorio: occorre comunque verificare in concreto se ricorrano i presupposti legali della pertinenza.
  • Le censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli elementi di fatto sono inammissibili in cassazione, perché trasformano impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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