Cassazione Civile, Ordinanza n. 02475/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un proprietario di due unità immobiliari impugnava una delibera assembleare del 24 febbraio 2011 con cui era stato costituito un nuovo condominio, limitatamente ai punti dell’ordine del giorno relativi alla costituzione e all’assegnazione di spazi esclusivi della corte comune. Sosteneva la nullità della delibera perché l’attribuzione di spazi esclusivi su beni comuni sarebbe avvenuta senza il consenso unanime dei condomini. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: il ricorso per cassazione era stato notificato il 27 giugno 2018, mentre il deposito telematico era avvenuto il 26 luglio 2018, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardivo deposito dell’originale del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione. Ha affermato che l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non viene sanata né dalla costituzione del controricorrente né dal mancato rilievo di una specifica eccezione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di cassazione
art. 156 c.p.c.
la regola della non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non i termini perentori
art. 369, comma 1, c.p.c.
il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro venti giorni dalla notificazione; il deposito tardivo comporta improcedibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità per tardivo deposito è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente o dal difetto di specifica eccezione di parte.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. non opera per la violazione di termini perentori stabiliti a pena di improcedibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
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