Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02475/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un proprietario di due unità immobiliari impugnava una delibera assembleare del 24 febbraio 2011 con cui era stato costituito un nuovo condominio, limitatamente ai punti dell’ordine del giorno relativi alla costituzione e all’assegnazione di spazi esclusivi della corte comune. Sosteneva la nullità della delibera perché l’attribuzione di spazi esclusivi su beni comuni sarebbe avvenuta senza il consenso unanime dei condomini. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: il ricorso per cassazione era stato notificato il 27 giugno 2018, mentre il deposito telematico era avvenuto il 26 luglio 2018, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardivo deposito dell’originale del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione. Ha affermato che l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non viene sanata né dalla costituzione del controricorrente né dal mancato rilievo di una specifica eccezione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di cassazione

  • art. 156 c.p.c.

    la regola della non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non i termini perentori

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro venti giorni dalla notificazione; il deposito tardivo comporta improcedibilità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità per tardivo deposito è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente o dal difetto di specifica eccezione di parte.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. non opera per la violazione di termini perentori stabiliti a pena di improcedibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.