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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02478/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che si dichiarava coniuge ed erede di una proprietaria originaria di locali commerciali inseriti in un complesso condominiale. I locali erano stati locati a una società, poi receduta dal contratto perché la pubblica amministrazione aveva sospeso l’agibilità degli immobili in attesa dell’adeguamento degli scarichi fognari, lavori che il condominio non aveva ancora eseguito. L’attore chiedeva la condanna del condominio al risarcimento del danno corrispondente ai canoni locatizi non percepiti. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo non provata la qualità di erede; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che il condominio non avesse contestato specificamente la sua qualità di coniuge ed erede, con conseguente operatività della non contestazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe esaminato la titolarità del rapporto sostanziale invece della sola legittimazione ad agire; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 110, 115 e 167 c.p.c., assumendo che la denuncia di successione fosse sufficiente a provare la qualità ereditaria, anche in mancanza di contestazione; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., censurando l’inammissibilità in appello del certificato di stato di famiglia e dell’estratto del registro dei matrimoni prodotti per dimostrare il rapporto familiare e successorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel punto in cui aveva escluso che il ricorrente avesse provato la propria legittimazione attiva quale coniuge ed erede della originaria titolare del diritto. Ha osservato che la contestazione del condominio era sufficiente e, comunque, la prova della qualità ereditaria attiene a una condizione dell’azione rilevabile anche d’ufficio. Ha inoltre affermato che la sola dichiarazione di successione non basta, di per sé, a dimostrare la qualità di erede/coniuge, essendo invece necessari atti dello stato civile idonei a provare il rapporto familiare rilevante ai fini successori. Infine, ha confermato l’inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello, perché nel regime dell’art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis è vietata la nuova produzione di mezzi di prova, salvo dimostrazione dell’impossibilità non imputabile di produrli prima, circostanza non allegata né provata. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti contro la sentenza di appello per nullità, violazione di legge e vizi processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la pretesa non contestazione dei fatti allegati; la Corte esclude che operasse la non contestazione in presenza di una contestazione, sia pure sintetica, del difetto di legittimazione.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    Invocato sul tema della contestazione del convenuto; la Corte ritiene sufficiente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in comparsa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice d’appello abbia ecceduto il thema decidendum, avendo valutato la condizione dell’azione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’attore che agisca quale erede/coniuge deve provare i presupposti della propria legittimazione e che la prova non può ritenersi raggiunta dalla sola dichiarazione di successione.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi processuali nel terzo motivo, senza autonoma ratio decisiva nel testo.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, vieta in appello la produzione di nuovi mezzi di prova, salvo prova della non imputabile impossibilità di produrli prima.

  • art. 372, comma 1, c.p.c.

    In Cassazione sono ammissibili solo documenti eccezionalmente pertinenti alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso; i documenti prodotti per provare la qualità di erede sono stati dichiarati irricevibili.

  • art. 565 c.c. e segg. c.c.

    Richiamati per affermare che la qualità di erede va desunta da documenti idonei a provare il rapporto di parentela o coniugio che legittima alla successione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio nella qualità di erede deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria legittimazione attiva, ossia il decesso del de cuius e il proprio titolo successorio, quando tali circostanze siano contestate dalla controparte.
  • La prova della qualità di erede o di coniuge non può essere desunta automaticamente dalla sola dichiarazione di successione, occorrendo documenti idonei a dimostrare il rapporto familiare o successorio rilevante.
  • La contestazione del difetto di legittimazione attiva, anche se sintetica, è sufficiente a escludere l’operatività del principio di non contestazione sui fatti costitutivi della legittimazione stessa.
  • La legittimazione ad agire e le condizioni dell’azione sono profili rilevabili anche d’ufficio, perché attengono alla regolare costituzione del contraddittorio e a principi di ordine pubblico processuale.
  • Nel giudizio di appello, nel regime dell’art. 345, comma 3, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, è preclusa la produzione di nuovi documenti o mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
  • In sede di legittimità non è ammesso introdurre documenti nuovi per provare condizioni dell’azione, salvo le limitate ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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