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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02477/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui gli venivano richiesti maggiore Irpef, addizionali e sanzioni per l'anno d'imposta 2009. La pretesa derivava da maggiori redditi non dichiarati accertati in capo a una società a ristretta base partecipativa, della quale il contribuente era stato socio unico. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata: la CTR ha ritenuto legittima la motivazione dell'atto per relationem, perché il contribuente aveva già ricevuto l'avviso relativo alla società e il processo verbale di constatazione contenente gli addebiti e le sue dichiarazioni; inoltre, essendo divenuto definitivo l'accertamento societario, operava la presunzione di distribuzione degli utili. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, sostenendo che la notifica per relationem non fosse sufficiente e che, al momento dell'accertamento personale, egli non fosse più socio né amministratore della società, con conseguente difetto di legittimazione a contraddire; 2) omesso/insufficiente esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento della pretesa, che a suo dire si reggeva solo sulle dichiarazioni rese nel p.v.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che il contribuente era già a conoscenza degli addebiti, avendo ricevuto l'avviso societario e il p.v.c.; pertanto la motivazione per relationem dell'avviso personale era sufficiente e il fatto che al momento della notifica non rivestisse più cariche sociali era irrilevante, poiché gli addebiti erano rivolti a lui in proprio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione sulle sole dichiarazioni rese nel p.v.c., ma sulla definitività dell'accertamento nei confronti della società e sulla mancata prova, da parte del socio, di elementi idonei a superare la presunzione di distribuzione degli utili tipica delle società a ristretta base partecipativa. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'avviso può essere ritenuta sufficiente quando l'atto rinvii per relationem ad altro atto già conosciuto dal destinatario, se ciò consente di comprendere la pretesa e gli addebiti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, viene posta a carico del ricorrente la condanna al pagamento dell'importo previsto a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando il contribuente abbia già ricevuto o comunque conosca l'atto presupposto richiamato, in modo da poter comprendere compiutamente la pretesa fiscale.
  • La circostanza che il destinatario dell'avviso personale non rivesta più, al momento della notifica, cariche nella società accertata è irrilevante se gli addebiti sono rivolti in proprio e il contribuente ha già avuto conoscenza degli atti societari presupposti.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la definitività dell'accertamento nei confronti della società può legittimare la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, salvo che il contribuente fornisca elementi idonei a vincerla.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare profili non decisivi per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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