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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02479/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un richiedente protezione internazionale aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'opposizione al provvedimento della Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di protezione internazionale. Il ricorso era affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito perché rileva un vizio preliminare della procura speciale. La procura allegata al ricorso era su foglio separato e autenticata dal difensore, recava la data di redazione, ma non indicava il provvedimento impugnato e soprattutto non conteneva la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura successiva alla comunicazione del decreto, come richiesto dall'art. 35 bis, comma 13, sesto periodo, del d.lgs. 25/2008. Il ricorrente non aveva quindi rispettato il requisito speciale di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale. La difesa del Ministero ha resistito con controricorso. La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite e la successiva pronuncia della Corte costituzionale che hanno ritenuto legittima la disciplina speciale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per mancanza della certificazione della data di rilascio della procura speciale, requisito richiesto a pena di inammissibilità per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale. Conseguentemente condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 35 bis, comma 13, sesto periodo, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"

    nei ricorsi per cassazione contro decisioni in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del decreto e il difensore deve certificarne la data di rilascio; in difetto, il ricorso è inammissibile

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    costituiscono la disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale la norma speciale del rito protezione internazionale introduce un requisito ulteriore di posteriorità e certificazione della data

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito previsto per la decisione accelerata in cassazione

  • art. 6 CEDU

    la disciplina speciale non è ritenuta lesiva del diritto di accesso alla giustizia, poiché persegue un legittimo interesse al corretto e leale esercizio della giurisdizione

  • art. 14 CEDU

    non vi è violazione del divieto di discriminazione, perché i destinatari della regola sono inseriti in una posizione processuale e territoriale distinta rispetto ai soggetti stabilmente collegati al territorio nazionale

  • artt. 3 e 24 Cost.

    la norma speciale non viola eguaglianza e diritto di difesa, poiché l'onere imposto al difensore è ragionevole e non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione

  • art. 10 Cost.

    le questioni di legittimità costituzionale sono state esaminate anche rispetto a questo parametro, ma ritenute infondate dalla Corte costituzionale

  • art. 111 Cost.

    la disciplina è stata ritenuta compatibile con il giusto processo, non traducendosi in un onere meramente formale privo di funzione

  • art. 117, comma 1, Cost.

    il parametro è stato valutato in relazione al diritto UE e alla CEDU, senza ravvisare contrasto

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    non vi è contrasto con il diritto dell'Unione perché le tutele europee non risultano più ampie di quelle interne nella specifica materia

  • art. 46 direttiva 2013/32/UE

    la disciplina nazionale è compatibile con il diritto a un ricorso effettivo

  • artt. 18 e 19, par. 2, CDFUE

    non emergono violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta

  • art. 46 CDFUE

    la Corte esclude che l'onere di certificazione comprometta il rimedio giurisdizionale effettivo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a seguito dell'esito processuale sfavorevole

Massime di principio

  • In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data; la mancanza di questa certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Il requisito speciale di posteriorità e certificazione della procura, previsto dal rito della protezione internazionale, si aggiunge alla disciplina generale degli artt. 83 e 365 c.p.c. ed è espressione di un onere di lealtà processuale del difensore.
  • La previsione processuale speciale non è contraria ai principi di equivalenza ed effettività del diritto dell'Unione, né all'art. 6 CEDU o agli artt. 3 e 24 Cost., quando sia giustificata da esigenze di corretto funzionamento della giurisdizione e non renda impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa.
  • Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, la procura speciale su foglio separato deve contenere elementi idonei a collegarla al provvedimento impugnato e alla data di rilascio; la sola data di redazione, se non accompagnata dalla certificazione richiesta, non basta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Amministrazione resistente e l'applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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