Cassazione Civile, Ordinanza n. 27227/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un invito al pagamento relativo a vari tributi risultanti da dieci estratti di ruolo, collegati ad altrettante cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 32.736,08. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato in parte l'inammissibilità e in parte l'improcedibilità del ricorso originario e aveva inoltre declinato la giurisdizione, per i crediti relativi a premi INAIL e contributi INPS, in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: omessa pronuncia sulla censura relativa alla prova della notificazione delle cartelle e all'onere probatorio; violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo l'assenza delle raccomandate informative dopo la consegna al portiere; omessa motivazione sulla doglianza relativa all'obbligo di contraddittorio preventivo e all'avviso bonario; violazione dell'art. 2697 c.c. per una cartella ritenuta notificata senza prova dell'agente della riscossione; violazione del giudicato interno e delle norme sull'impugnabilità del ruolo e della cartella tramite estratto di ruolo, per la declaratoria di improcedibilità riferita a una specifica cartella. La Corte ha ricondotto la questione al tema dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella invalidamente o non notificata alla luce dello ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tutte le censure proposte. Ha ritenuto applicabile al caso l'art. 3-bis del d.l. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. 602/1973, escludendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo i casi specifici di pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per il blocco dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Poiché la società non aveva allegato né dimostrato alcuna di tali condizioni, difettava l'interesse ad agire per l'impugnazione immediata. La Corte ha compensato le spese di lite in ragione dello ius superveniens e del recente intervento delle Sezioni Unite, ed ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la natura sopravvenuta dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per censurare la violazione di legge sulle notificazioni e sulla prova della notifica.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente per l'onere e le modalità di prova della notifica delle cartelle.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova circa la notificazione delle cartelle.
Richiamato per la ritualità della notificazione al portiere e per la raccomandata informativa.
Richiamato in relazione alla notificazione presso la sede della società contribuente.
Richiamato tra le norme sulla sanatoria/nullità della notificazione.
Richiamato sul tema della nullità della notificazione.
art. 6 Statuto del contribuente
Invocato per sostenere l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo e dell'avviso bonario.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato per affermare la necessità del contraddittorio preventivo nella liquidazione automatizzata.
Richiamato per la dedotta formazione del giudicato interno.
Richiamato per l'intangibilità del giudicato interno.
artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per sostenere l'impugnabilità del ruolo e della cartella anche tramite l'estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile."
La Corte lo interpreta come norma che limita l'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo ai soli casi espressamente previsti di pregiudizio qualificato.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Considerato ius superveniens applicabile ai giudizi pendenti, che ha ristretto la tutela immediata contro estratto di ruolo, ruolo e cartella non validamente notificata.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come base della tutela differita, mediante impugnazione dell'atto successivo per contestare quello presupposto non notificato.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per delimitare la giurisdizione tributaria.
Richiamato nel quadro delle opposizioni esecutive, poi ricostruito alla luce delle pronunce costituzionali e di legittimità.
Richiamato con riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi e ai limiti di tutela previsti nel sistema precedente.
art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel ragionamento sulla tutela esecutiva tributaria e sulle opposizioni esperibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile; l'impugnazione immediata del ruolo o della cartella presuppone che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato tra quelli tassativamente indicati dalla legge.
- La sola invalidità o omissione della notificazione della cartella non basta, di per sé, a fondare l'interesse ad agire per l'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo, poiché il difetto di notifica incide sulla efficacia dell'atto ma non ne trasforma l'estratto in atto impugnabile in via generale.
- Nel processo tributario l'azione di contestazione del debito riportato nell'estratto di ruolo ha natura sostanzialmente di accertamento negativo; in un sistema impugnatorio come quello tributario tale azione è improponibile se manca un atto impugnabile nei termini di legge.
- Il contribuente che voglia contestare la pretesa tributaria fondata su una cartella non notificata deve, di regola, attendere l'atto successivo della sequenza esecutiva oppure allegare e provare il pregiudizio specifico che consente l'impugnazione immediata.
- In tema di contributo unificato, il raddoppio non opera quando l'inammissibilità del ricorso dipende da uno ius superveniens applicabile al giudizio pendente, poiché la sopravvenienza normativa incide sulla stessa verificazione del presupposto sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27203/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27204/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27206/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27215/2023 del 25/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →