Cassazione Civile, Ordinanza n. 27206/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da lavori e modifiche eseguiti in un fabbricato di Ischia. Da un lato, i titolari dell'appartamento al primo piano e del sovrastante lastrico solare hanno chiesto l'accertamento dell'illegittima appropriazione, da parte del proprietario del locale terraneo, dell'area di sedime comune del fabbricato per ricavarvi un locale interrato ad uso esclusivo, con richiesta di demolizione e risarcimento dei danni. Dall'altro lato, il convenuto ha sostenuto di avere eseguito solo manutenzioni su un preesistente locale interrato di sua proprietà, comunque usucapito, e ha proposto domande riconvenzionali relative alle opere eseguite dai vicini sul lastrico solare e sulla canna fumaria, chiedendone il ripristino e l'accertamento della comproprietà. In appello, dopo la morte del convenuto originario, gli eredi hanno censurato: 1) la decisione della Corte territoriale che, pur rilevando la questione del contraddittorio, ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse sul primo motivo di appello invece di rimettere la causa al primo giudice; 2) l'interpretazione dell'appello e la valutazione delle prove sulla usucapione del locale interrato e sulla proprietà comune del lastrico solare, assumendo violazione degli artt. 1117 e 2697 c.c.; 3) la ritenuta validità della CTU, contestando l'utilizzo di documenti e accertamenti istruttori asseritamente acquisiti in violazione delle preclusioni processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità della sentenza di primo grado era stata già accertata con giudicato limitatamente alle domande che richiedevano la partecipazione del litisconsorte pretermesso, mentre le altre domande erano scindibili e potevano essere decise autonomamente. Ha precisato però che la statuizione della Corte d'appello andava corretta nel senso che il difetto di interesse all'impugnazione determina inammissibilità del motivo, non improcedibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in parte per difetto di specificazione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e in parte per difetto di autosufficienza, perché non sono stati riportati né contestati in modo puntuale i titoli e gli elementi probatori valorizzati per escludere la presunzione di comunione del lastrico solare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con precisione i documenti asseritamente tardivamente acquisiti dal consulente e non dimostrava la decisività delle doglianze. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Richiamato per dedurre il vizio di contraddittorio non integro; la Corte ha escluso che vi fosse nullità estesa a tutte le domande, valorizzando la scindibilità delle cause.
Invocato per sostenere la necessità di rimessione al primo giudice in caso di nullità per difetto di contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario regressare il processo per le domande autonome già decise o decise in contraddittorio.
L'opposizione di terzo è stata ritenuta idonea a rimuovere la nullità solo nei limiti della lesione sofferta dal terzo pretermesso, senza travolgere le altre statuizioni non dipendenti dalla sua partecipazione.
La presunzione di comunione è stata ritenuta superata dai titoli di acquisto, dalla provenienza, dalle risultanze catastali e dalla consulenza tecnica che indicavano il lastrico solare come pertinenza esclusiva dell'appartamento.
Richiamato per lamentare inversione dell'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché la parte ricorrente non ha contrastato in modo autosufficiente gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l'acquisizione di documenti; la Corte ha rilevato la mancata specificazione dei documenti e della loro decisività.
Invocato per censurare l'attività del consulente tecnico; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per dedurre violazioni di legge; la Corte ha esaminato i motivi sotto il profilo della correttezza giuridica e li ha rigettati o dichiarati inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i vizi di nullità processuale e omessa pronuncia; la Corte ha chiarito che il difetto di interesse all'impugnazione comporta inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo non esaminato, non essendo sufficiente lamentare genericamente l'omessa pronuncia su un motivo d'appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di nullità per difetto di contraddittorio, la rimessione al primo giudice è necessaria solo per le domande inscindibili o dipendenti dalla partecipazione del litisconsorte pretermesso; le domande autonome e scindibili possono essere decise nel merito se tutti i legittimati sono stati evocati.
- L'opposizione di terzo tutela il terzo pretermesso solo nei limiti del pregiudizio subito, ma non travolge automaticamente le statuizioni già passate in giudicato o quelle non dipendenti dalla sua partecipazione.
- Il difetto di interesse all'impugnazione comporta inammissibilità del motivo, perché l'interesse va valutato in termini di utilità concreta e non di mera correttezza teorica della decisione.
- Per superare la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. è decisivo il titolo di acquisto e la ricostruzione storica del bene; la censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con tali elementi, altrimenti difetta di autosufficienza.
- La deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo non esaminato; non è sufficiente denunciare genericamente l'omessa valutazione di argomenti o di singoli motivi di appello.
- Le censure alla CTU devono indicare con precisione i documenti asseritamente illegittimamente acquisiti e spiegare perché essi siano decisivi; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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