Cassazione Civile, Ordinanza n. 27204/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un imprenditore individuale, che aveva eseguito lavori in subappalto nell'ambito di un'opera pubblica, ha chiesto la condanna solidale dei soggetti coinvolti al pagamento del corrispettivo maturato; in subordine ha domandato l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo nullo il subappalto per difetto di autorizzazione della stazione appaltante ex art. 21 L. n. 646/1982 e inammissibile o comunque infondata la pretesa ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello ha confermato la nullità del contratto, anche rispetto a una dedotta estensione di un subappalto già autorizzato, e ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa per difetto di prova degli esborsi sostenuti. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 21 L. n. 646/1982 e 1418 c.c., sostenendo che la nullità non sarebbe configurabile perché la condotta non costituirebbe illecito penale e perché si tratterebbe solo di un'estensione economica di un subappalto già perfezionato; (2) violazione dell'art. 2041 c.c. e delle norme processuali sulla prova, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non rilevanti la c.t.u. e le prove testimoniali e confessionali richieste per dimostrare l'esecuzione dei lavori e il loro valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il divieto di subappalto non preventivamente autorizzato opera come causa di nullità per contrarietà a norma imperativa e si estende anche a eventuali successivi subappalti o estensioni, a prescindere dalla concreta rilevanza penale della condotta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la domanda ex art. 2041 c.c. poteva riguardare solo il rimborso dei costi e delle spese effettivamente sostenute e non il compenso corrispondente al valore delle opere o al lucro cessante; era quindi necessario allegare e provare specificamente gli esborsi, mentre la c.t.u. richiesta era finalizzata in modo inconferente alla stima dell'opera compiuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del consorzio resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 L. 13 settembre 1982, n. 646
Il divieto di subappalto di opere pubbliche non preventivamente assentito integra una norma imperativa la cui violazione comporta nullità; la sanzione si estende anche ai successivi subappalti o alle estensioni non autorizzate, per evitare facili elusioni della disciplina pubblicistica.
La contrarietà del contratto al divieto legale di subappalto non autorizzato determina nullità del negozio.
L'azione di arricchimento senza causa consente solo un indennizzo nei limiti dell'arricchimento altrui e dell'impoverimento subito, non il riconoscimento del corrispettivo integrale o del lucro cessante spettante in un rapporto valido.
L'indennizzo da arricchimento ha funzione restitutoria e riparatoria dello squilibrio patrimoniale, non risarcitoria in senso pieno.
È richiamato per contrapporre al rimedio indennitario il risarcimento integrale del danno ingiusto da illecito.
Usato quale parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove.
Invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di c.t.u.
Invocato dal ricorrente in relazione alla prova testimoniale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nei subappalti relativi a opere pubbliche, l'autorizzazione preventiva della stazione appaltante è requisito essenziale: la sua mancanza determina nullità del contratto per violazione di norma imperativa, indipendentemente dal fatto che la singola condotta integri o meno un illecito penale concreto.
- La nullità per subappalto non autorizzato si estende anche a successive variazioni o estensioni del rapporto già assentito, quando tali modifiche eludano il controllo pubblico richiesto dalla legge.
- Chi esegue prestazioni in forza di un contratto invalido non può ottenere, tramite l'azione di arricchimento senza causa, l'equivalente del corrispettivo pattuito o il lucro cessante che avrebbe percepito da un rapporto valido; può chiedere solo l'indennizzo nei limiti dell'effettivo impoverimento e dell'arricchimento altrui.
- Nell'azione ex art. 2041 c.c. l'attore deve allegare e provare specificamente gli esborsi o costi rimasti a suo carico, poiché la prova dell'arricchimento non può essere sostituita da una c.t.u. diretta a stimare il valore complessivo dell'opera eseguita.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione si fondi su un distinto criterio giuridico di delimitazione del rimedio azionato.
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