Cassazione Civile, Ordinanza n. 27215/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all'anno 2013, emesso da un comune per euro 20.974, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di una società poi sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro di prevenzione disposto nel 2015. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello e annullato l'avviso, ritenendo che l'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 159/2011 sospendesse il pagamento dei tributi locali solo per i crediti maturati durante il sequestro e non per quelli anteriori, e soprattutto che la verifica dei crediti spettasse in via esclusiva al giudice della prevenzione, con conseguente caducazione dell'atto impositivo e assorbimento degli altri motivi. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992: ha sostenuto che la CTR aveva errato nel ritenere limitata l'attività di accertamento dell'ente impositore, poiché la giurisdizione tributaria resta esclusiva sulla debenza dei tributi e l'avviso di accertamento è atto necessario e presupposto anche ai fini dell'eventuale ammissione al passivo nel procedimento di prevenzione; ha quindi escluso che il codice antimafia impedisca al comune di accertare imposte dovute sia prima sia durante la procedura di prevenzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'apertura della procedura di prevenzione e l'accertamento concorsuale dei crediti davanti al giudice della prevenzione non escludono la giurisdizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo quando i presupposti del tributo sono maturati prima del sequestro. L'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 159/2011 sospende solo il pagamento dei tributi maturati durante la vigenza del sequestro/confisca, ma non incide sulla potestà di accertamento riguardo ai crediti anteriori. La Cassazione ha richiamato il parallelismo con fallimento e crisi d'impresa, precisando che la competenza del giudice della prevenzione è limitata all'ammissione e collocazione del credito nel passivo, mentre l'an e il quantum dell'imposizione restano devoluti al giudice tributario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia in diversa composizione per l'esame degli ulteriori motivi d'appello.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Regolano l'accertamento dei crediti nel procedimento di prevenzione; la Corte ne circoscrive l'ambito alla verifica e collocazione concorsuale, senza escludere il giudizio tributario sulla pretesa impositiva.
art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Introduce un regime fiscale speciale per i beni sequestrati/confiscati: sospende il pagamento dei tributi locali maturati durante la vigenza della misura, ma non sospende la potestà di accertamento e non si applica ai crediti anteriori al sequestro.
art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie sulle controversie aventi ad oggetto tributi, compresa la debenza dell'imposta.
art. 1, commi 161, 162 e 163, del d.lgs. 296/2006
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'avviso di accertamento è atto tipico e necessario secondo la disciplina dei tributi locali.
art. 55 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
È richiamato quale norma che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, a sostegno del carattere concorsuale del procedimento di prevenzione.
art. 61 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
È richiamato come norma che disciplina il pagamento dei crediti dopo la liquidazione dei beni sequestrati.
art. 52 della legge fallimentare
Viene evocato come principio cardine dell'esclusività del procedimento di verificazione del passivo nel fallimento, assunto a modello comparativo.
artt. 92-103 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Norme della legge fallimentare richiamate in via analogica per il parallelismo tra fallimento e prevenzione.
artt. 205-215 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Richiamati per il parallelismo con il sistema concorsuale del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
art. 56, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
È valorizzato per affermare che la domanda di ammissione al passivo non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di decadenze, rafforzando l'esigenza di una pronuncia tributaria definitiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione antimafia, l'accertamento concorsuale dei crediti davanti al giudice della prevenzione non assorbe né sostituisce la giurisdizione tributaria sulla legittimità dell'atto impositivo e sulla debenza del tributo quando i relativi presupposti sono anteriori al sequestro.
- L'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 159/2011 opera come sospensione dell'obbligo di pagamento dei tributi maturati durante la vigenza del sequestro o della confisca, ma non come blocco della potestà accertativa dell'ente impositore per i tributi già maturati prima della misura.
- La disciplina dell'ammissione al passivo nei procedimenti concorsuali di prevenzione è funzionale alla collocazione e soddisfazione del credito, mentre l'an e il quantum della pretesa tributaria devono essere previamente o comunque autonomamente definiti dal giudice tributario.
- Quando il credito tributario è anteriore alla misura di prevenzione, l'ente impositore deve poter emettere l'atto di accertamento e il soggetto destinatario deve poterlo impugnare davanti al giudice tributario; il giudice della prevenzione resta competente solo sulla verifica del titolo e sulla partecipazione al concorso.
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