Cassazione Civile, Ordinanza n. 27203/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da cinque ricorrenti per la non ragionevole durata di un precedente giudizio, anch’esso in materia di equa riparazione, durato oltre quattro anni e sei mesi in un solo grado. La Corte d’appello aveva riconosciuto a ciascuno un indennizzo di euro 1.600,00 e liquidato le spese. Successivamente, dopo un primo giudizio di opposizione e un primo ricorso per cassazione, questa Corte aveva accolto solo la censura sulle spese e rinviato alla Corte d’appello per una nuova liquidazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha rideterminato le spese di lite in importi ritenuti molto inferiori ai minimi tariffari. Con il ricorso per cassazione gli interessati deducono: 1) violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, perché il giudice del rinvio avrebbe liquidato compensi complessivi inferiori di oltre la metà rispetto ai minimi tabellari applicabili ai tre segmenti processuali considerati, senza adeguata motivazione; 2) violazione dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 e difetto di motivazione, perché la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto l’aumento del 30% per ciascun assistito oltre il primo, nonostante la difesa congiunta di cinque soggetti con la stessa posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e rigetta il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rideterminando le spese secondo i minimi tabellari: euro 1.198,50 per il giudizio di merito originario, euro 286,00 per il giudizio di rinvio e euro 322,50 per ciascun giudizio di legittimità, oltre accessori di legge. Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate. È confermata la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
è la base normativa dell’azione per equa riparazione proposta per l’irragionevole durata del processo presupposto
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
regola l’opposizione avverso il decreto reso nel procedimento di equa riparazione
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
costituisce limite alla liquidazione del compenso professionale, precludendo importi meramente simbolici e non decorosi
disciplina le riduzioni e gli aumenti dei compensi; la riduzione massima non può giustificare una liquidazione al di sotto della soglia minima tabellare senza adeguata motivazione
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
l’aumento del 30% per ogni assistito oltre il primo non è dovuto automaticamente; il giudice può escluderlo in presenza di causa seriale, posizioni omogenee e difesa non più gravosa
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
richiamato in relazione alla massima riduzione applicabile alle fasi del compenso
si applica, nel testo modificato dal D.M. n. 37/2018, al decreto impugnato del 2020
modifica il D.M. n. 55/2014 e dunque disciplina applicabile alla liquidazione delle spese nel caso concreto
consente alla Corte, una volta cassato il provvedimento e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito
regola il giudizio di riassunzione dopo cassazione con rinvio
non è espressamente richiamato nel testo, ma non emerge una specifica applicazione; pertanto non viene valorizzato nei principi
Massime di principio
- In materia di liquidazione delle spese processuali, i parametri tabellari e le relative soglie numeriche costituiscono il criterio ordinario di riferimento per la misura del compenso professionale; uno scostamento apprezzabile dai valori medi o minimi richiede una motivazione specifica e non può risolversi in una riduzione generica o meramente apodittica.
- La facoltà di ridurre i compensi entro i limiti consentiti dalle tabelle non legittima una liquidazione inferiore ai minimi tabellari se non nei casi e nei limiti espressamente previsti; resta comunque fermo il divieto di determinare compensi irrisori o simbolici, imposto dal decoro professionale ex art. 2233, comma 2, c.c.
- Nel giudizio di rinvio relativo alla sola regolazione delle spese, il valore della controversia va individuato tenendo conto del decisum formatosi sul capo non più in contestazione; se il precedente giudizio di legittimità ha definitivamente escluso ulteriori importi, il valore rilevante per la nuova liquidazione può essere pari a zero ai fini dello scaglione tabellare applicabile.
- L’aumento del compenso per pluralità di assistiti con la stessa posizione processuale non opera automaticamente: il giudice può escluderlo quando la controversia sia seriale, le posizioni siano omogenee e la difesa unitaria non abbia comportato un aggravio effettivo dell’attività difensiva.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassato il provvedimento, può decidere la causa nel merito e procedere direttamente alla liquidazione delle spese secondo i parametri corretti.
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