Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due atti del 1 luglio 2008, registrati il 7 luglio 2008, con cui una società ha ceduto a due diverse acquirenti un fabbricato industriale e un ramo di azienda. Successivamente le società acquirenti hanno deliberato una scissione parziale, formalizzata il 30 dicembre 2008. L'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione notificato il 21 aprile 2011, ha riqualificato l'insieme delle operazioni come un'unica cessione di azienda, applicando l'imposta di registro proporzionale anche sul valore dell'immobile e rettificando il valore dell'azienda da 1 euro a 5.096.301 euro. La CTR ha confermato l'operato dell'Ufficio ritenendo le operazioni elusivamente coordinate al trasferimento finale di un ramo d'azienda. In cassazione la società ha proposto tredici motivi, tra cui: decadenza dall'azione di rettifica per decorso del termine biennale; qualificazione dell'imposta come complementare; difetti di motivazione; errata rettifica del valore aziendale per mancato computo dell'avviamento negativo; violazione dell'art. 20 T.U.R. per avere l'Ufficio collegato atti distinti e successivi intervenuti tra soggetti diversi; illegittimità della riqualificazione per difetto di contraddittorio preventivo; errata imputazione delle passività e responsabilità ex art. 57 T.U.R.
La decisione
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ricostruisce l'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e prende atto della sua interpretazione autentica, nel testo novellato, nel senso che l'imposta di registro va applicata sulla base degli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Ne deriva l'illegittimità della riqualificazione unitaria operata dall'Amministrazione sulla base del collegamento funzionale tra negozi distinti e successivi. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente e annullamento dell'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza considerare elementi extratestuali e atti collegati, salvo gli articoli successivi del testo unico
art. 76, comma 1-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente per eccepire la decadenza dalla rettifica di valore
artt. 23 e 24 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamati dalla ricorrente sulla natura complementare dell'imposta applicata
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in relazione alla motivazione e alla rettifica del valore aziendale
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in tema di imputazione del debito e solidarietà nell'imposta di registro
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo nelle ipotesi di accertamento dell'elusione
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il difetto di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ.
richiamato per il requisito motivazionale
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di motivazione dell'atto impositivo
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente per la valutazione del valore in comune commercio dell'azienda
art. 53 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente per la determinazione del valore imponibile
art. 23, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in tema di imputazione delle passività
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87
ha riformulato l'art. 20 T.U.R. in senso testuale, limitando l'interpretazione agli elementi desumibili dall'atto
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
qualifica la modifica dell'art. 20 T.U.R. come interpretazione autentica, con efficacia retroattiva
artt. 3, 53, 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.
richiamati nel percorso sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 T.U.R.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, dopo la modifica dell'art. 20 T.U.R. e la sua qualificazione come interpretazione autentica, la tassazione deve essere calcolata sulla base del solo atto presentato alla registrazione, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati.
- Non è consentita una riqualificazione unitaria di più negozi distinti e successivi fondata sul loro collegamento economico-funzionale quando tale operazione richieda di andare oltre il contenuto testuale dell'atto registrato.
- Se la decisione impugnata si fonda su una lettura dell'art. 20 T.U.R. incompatibile con il testo vigente e con la sua interpretazione autentica, l'avviso di liquidazione deve essere annullato.
- Quando il motivo accolto è decisivo e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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