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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28457/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2014: uno emesso nei confronti della società per IRAP e IVA, l’altro nei confronti del socio per IRPEF, entrambi fondati sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e dell’utilizzo di fatture fittizie, con conseguente recupero a tassazione di costi ritenuti non effettivi. La società aveva aderito al regime di trasparenza fiscale. In primo e secondo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati respinti. In cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) erronea esclusione del termine abbreviato di decadenza per l’accertamento previsto per i soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi/coerenti con gli standards; 2) violazione del contraddittorio preventivo perché l’avviso era stato notificato prima del decorso di 60 giorni dal processo verbale di constatazione; 3) mancata motivazione rafforzata dopo il contraddittorio; 4) e 5) erronea ripartizione dell’onere della prova e insufficienza degli indizi presuntivi addotti dall’Ufficio; 6) sproporzione delle sanzioni e invocazione dello ius superveniens.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento studi di settore presupponga la fedele comunicazione dei dati e non operi quando sia accertata la non veridicità delle informazioni rese; inoltre, l’esposizione di costi fittizi per fatture inesistenti esclude comunque il beneficio, anche perché integra violazioni rilevanti penalmente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l’avviso di accertamento notificato alla società era stato emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni decorrente dalla notifica del PVC, applicabile anche per l’anno d’imposta 2014 poiché le contestazioni emergevano nel corso di una verifica in loco iniziata per altro anno. Da tale nullità è derivata anche la nullità dell’avviso emesso nei confronti del socio a fini IRPEF, essendo quest’ultimo dipendente dal primo. Sono stati quindi assorbiti i motivi terzo, quarto, quinto e sesto. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e, non residuando ulteriori questioni di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 9 e 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. nella L. 22 dicembre 2011, n. 214

    "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore... sono ridotti di un anno i termini di decadenza..."

    La riduzione dei termini opera solo se il contribuente ha fedelmente indicato i dati rilevanti per gli studi di settore; se i dati sono infedeli il beneficio non spetta.

  • art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato come parametro normativo in tema di decadenza/affidamento, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Termine ordinario di decadenza dall’accertamento; la riduzione di un anno non si applica in caso di dati infedeli o di violazioni penalmente rilevanti.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Termine di decadenza per l’accertamento IVA richiamato insieme all’art. 43 d.P.R. 600/1973; la riduzione annuale è esclusa nei medesimi casi.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato dai ricorrenti in tema di contraddittorio, ma non è la base decisiva della decisione.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Impone il termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del PVC prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, applicabile anche all’IVA; la sua violazione comporta nullità dell’atto.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per la motivazione dell’atto; il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 7, comma 5 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova nel processo tributario; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l’onere della prova; motivo assorbito.

  • art. 331 c.p.p.

    La non veridicità dei dati e l’utilizzo di fatture inesistenti sono state ritenute idonee a integrare una violazione che comporta obbligo di denuncia, con ulteriore esclusione del beneficio del termine abbreviato.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come catalogo dei reati tributari che, ove integrati, impediscono l’applicazione della riduzione dei termini di accertamento.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

    Invocato in relazione al contraddittorio e alla motivazione dell’atto; non decisivo nella statuizione finale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti, ma non determinante nella ratio decidendi.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti, ma non decisivo.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dai ricorrenti, ma non decisivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità utilizzate per formulare i motivi di ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in cassazione.

Massime di principio

  • Nel regime degli studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento è subordinata alla fedele e completa comunicazione dei dati rilevanti da parte del contribuente; la successiva scoperta della non veridicità dei dati esclude il beneficio ab origine.
  • Se l’accertamento è fondato su costi fittizi derivanti da fatture per operazioni inesistenti, non può applicarsi l’abbreviazione dei termini di decadenza prevista per i contribuenti che abbiano correttamente adempiuto agli obblighi informativi.
  • L’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica quando le contestazioni emergono nel corso di un accesso o verifica presso il contribuente; la violazione del termine dilatorio determina nullità dell’atto.
  • Il termine di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera anche per le imposte dirette e per l’IVA, quando l’atto impositivo derivi da circostanze emerse in sede di verifica.
  • La nullità dell’atto impositivo emesso in via principale nei confronti della società si riflette sull’atto dipendente emesso nei confronti del socio o di altro soggetto il cui accertamento sia consequenziale al primo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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