Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due coniugi avevano acquistato un immobile sottoposto a esecuzione forzata. Al rogito confidavano che le trascrizioni pregiudizievoli sarebbero state cancellate, ma si era poi manifestata una pretesa di un terzo intervenuto nella procedura esecutiva, con pagamento di euro 37.000. Essi avevano agito per il risarcimento dei danni, deducendo sia inadempimento contrattuale sia responsabilità precontrattuale nei confronti del soggetto che avrebbe seguito l'affare e della banca coinvolta. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato un incarico specifico a carico del soggetto intermediario sulla situazione del cespite e osservando che la verifica dello stato della procedura esecutiva spettava agli acquirenti; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) mancata ammissione del giuramento decisorio e nullità della sentenza per carente ammissione del mezzo istruttorio; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. per mancato esame di documenti e mancata ammissione di capitoli di prova; 3) omesso esame delle risultanze probatorie e della prova testimoniale, con motivazione inesistente o apparente; 4) violazione degli artt. 1704 e 1392 c.c. e degli artt. 360 c.p.c. per non avere la corte d'appello rilevato che il soggetto indicato come Capitalia Service era, in tesi, mera mandataria/procuratrice della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non era riportata neppure in sintesi la motivazione dell'ordinanza che aveva respinto il giuramento decisorio, poi espressamente richiamata nella sentenza impugnata. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i capitoli di prova non erano trascritti ma solo sintetizzati in modo generico. Il terzo motivo è stato respinto/inammissibile in quanto la motivazione della sentenza d'appello era comunque esistente e costituzionalmente sufficiente, mentre le censure miravano in realtà a un riesame del fatto. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché confuso nella formulazione, sostanzialmente fattuale e privo di chiaro interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della vicenda e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 1, 4 e 5
i motivi fondati su vizi processuali o motivazionali devono essere specifici e autosufficienti; non possono risolversi in una richiesta di riesame del merito o in censure generiche.
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro di censura sulle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata specificazione dei capitoli e difetto di autosufficienza.
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la censura non è stata scrutinata nel merito perché formulata in modo generico e priva di autosufficienza.
art. 183 c.p.c.
richiamato per lamentare la mancata ammissione dei capitoli di prova; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità.
art. 1704 c.c.
invocato nel quarto motivo sul rapporto di mandato/procura tra i soggetti della vicenda, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e inammissibile.
art. 1392 c.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di rappresentanza/procura; la Corte non ne ha svolto un esame di merito, reputando il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci vizi processuali o motivazionali deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e dei mezzi istruttori rilevanti; la mancata trascrizione o sintetica riproduzione del contenuto decisivo comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Le censure che si limitino a contestare la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione quando mirano, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- La deduzione di omesso esame o motivazione apparente richiede di confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; se essa è presente e costituzionalmente sufficiente, la doglianza non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
- Quando il motivo di ricorso è confuso, non chiarisce l'interesse concreto che lo sorregge o resta ancorato a profili fattuali non decisivi, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito.
- In materia di giuramento decisorio e prove, la parte che impugna deve riportare il contenuto del capitolato e della motivazione di rigetto, perché la Corte possa verificare la decisività e la correttezza del provvedimento impugnato.
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