Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla lamentata mancata concessione di un mutuo, che secondo il ricorrente era stata preceduta da trattative con la filiale bancaria e da rassicurazioni del direttore circa il buon esito dell'istruttoria, inducendolo a inserire la propria attività in ulteriori operazioni e a richiedere altri finanziamenti. Il ricorrente sosteneva inoltre che il direttore avesse gestito in modo illecito rapporti bancari e movimenti di assegni, con effetti dannosi fino al tracollo economico, e imputava alla banca responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale per fatto del dipendente. Il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie per difetto di prova dei fatti costitutivi e aveva invece accolto la riconvenzionale della banca per il rientro dall'esposizione debitoria. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità, ritenendo che non si confrontasse con la motivazione di primo grado e osservando anche che non erano state coltivate le richieste istruttorie. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 342 e 2697 c.c. e, quanto al terzo motivo, dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse invece specifico e dettagliato perché censurava puntualmente il mancato riconoscimento della responsabilità precontrattuale, la mancata prova dell'illecita movimentazione di assegni, la ritenuta acquiescenza del danneggiato e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, contestata sin dall'atto introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero affetti da violazione dell'onere di specifica indicazione dell'atto di appello, poiché il ricorrente non aveva trascritto né riprodotto in modo sufficiente le parti dell'appello idonee a dimostrare la specificità delle censure mosse alla sentenza di primo grado, limitandosi a rinvii e a una sintesi non puntuale. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando si contesta l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione le ragioni per cui la declaratoria sarebbe errata e riportare il contenuto del gravame nella misura necessaria a evidenziarne la specificità. Conseguentemente è stato confermato l'esito sfavorevole al ricorrente e sono state poste a suo carico le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di responsabilità extracontrattuale del datore per il fatto del dipendente, ma non esaminato nel merito in cassazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La specificità dei motivi di appello è presupposto della loro ammissibilità; in cassazione, chi contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve indicare in modo puntuale perché il gravame fosse specifico.
Invocato dal ricorrente sul piano della ripartizione dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito del riparto, fermandosi alla carenza di specificità del ricorso.
I motivi erano formalmente formulati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte osserva che la censura riguardava in realtà questioni processuali che avrebbero richiesto diversa qualificazione; ciò non impedisce però la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l'applicazione del principio di non contestazione; la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come sede di formulazione delle richieste istruttorie che sarebbero state ingiustamente non ammesse; la Corte non affronta il merito della questione.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
L'esposizione dei fatti nel ricorso deve consentire una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione dei motivi deve essere specifica e immediatamente riconducibile alla censura proposta.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con trascrizione o riproduzione essenziale delle parti rilevanti.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo puntuale il contenuto del gravame e indicare esattamente come esso si confrontava con la motivazione di primo grado; il mero rinvio all'atto di appello non basta.
- L'onere di specificità del ricorso per cassazione impone che la vicenda processuale e gli atti rilevanti siano esposti in modo autosufficiente, con trascrizione o riproduzione essenziale delle parti decisive, così da consentire alla Corte il controllo senza ricerca autonoma negli atti di causa.
- La censura di omessa o errata declaratoria di inammissibilità dell'appello non può essere formulata in modo generico o assertivo: occorre dimostrare, con riferimento alle singole doglianze, la puntuale critica rivolta alla sentenza di primo grado.
- Se il ricorso difetta dell'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda, la Corte può dichiararlo inammissibile anche prima di esaminare il merito delle questioni sostanziali dedotte.
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