Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento con cui l'amministrazione ha richiesto alla concessionaria il pagamento di somme dovute per il mantenimento di apparecchi di intrattenimento e divertimento riconducibili a più concessionari, rinvenuti in esercizi commerciali in numero superiore al limite di contingentamento previsto dalla normativa di settore. Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dell'amministrazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che non fosse in discussione il corrispettivo in sé, ma il criterio di determinazione della somma stabilito dall'amministrazione nell'esercizio di una discrezionalità riconosciuta dalla legge, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa. L'amministrazione ha resistito chiedendo la conferma della sentenza del Consiglio di Stato. Le Sezioni Unite hanno invece ritenuto che la lite riguardasse una pretesa patrimoniale relativa alla fase esecutiva del rapporto concessorio, senza esercizio di poteri autoritativi, sicché la giurisdizione spettasse al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia attenga alla determinazione e al pagamento di un corrispettivo dovuto dal concessionario nella fase esecutiva della concessione, materia espressamente esclusa dalla giurisdizione esclusiva amministrativa dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 81, lett. f), L. 13 dicembre 2010, n. 220
La disposizione è richiamata come base normativa della pretesa economica relativa agli apparecchi di intrattenimento in esubero; la Corte la considera fonte di un criterio predeterminato di riparto e quantificazione dell'importo dovuto dal concessionario nella fase esecutiva del rapporto.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La norma delimita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, escludendo però le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, che restano devolute al giudice ordinario.
art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
È citato come riferimento agli apparecchi di intrattenimento e divertimento oggetto della disciplina applicata nella controversia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove spettante.
Massime di principio
- Nelle concessioni di pubblici servizi, le controversie aventi ad oggetto canoni, corrispettivi o altre prestazioni patrimoniali dovute dal concessionario rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perché non implicano di regola esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva resta ferma solo quando la controversia investa atti autoritativi o profili inerenti all'affidamento, alla modifica o all'annullamento del rapporto concessorio; se invece si discute della fase esecutiva e dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali/paritetiche, la cognizione spetta al giudice ordinario.
- Quando la legge predetermina il criterio di calcolo della somma dovuta in una concessione, la controversia sulla concreta quantificazione non muta natura per il solo fatto che richieda interpretazione della norma o verifiche istruttorie, se manca un potere discrezionale autoritativo dell'amministrazione.
- La qualificazione della domanda dipende dalla sostanza della pretesa azionata: se il bene della vita richiesto è il riconoscimento o la corretta determinazione di un importo patrimoniale maturato nell'esecuzione del rapporto concessorio, il giudice competente è quello ordinario.
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