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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento dell’AGCM che, a conclusione di un procedimento antitrust avviato su segnalazione di un’associazione di categoria, ha irrogato a una società operante nel settore degli imballaggi una rilevante sanzione pecuniaria per la partecipazione a intese restrittive della concorrenza. Il procedimento amministrativo riguardava due distinte condotte: una relativa ai fogli di cartone ondulato e una relativa agli imballaggi in cartone ondulato, con contestazioni su prezzi, volumi, clientela e ripartizione delle forniture. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato, deducendo, tra l’altro, l’assenza di prova del suo coinvolgimento, vizi procedimentali e violazione del diritto di difesa, della ragionevole durata e delle garanzie convenzionali e unionale. Nel ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato un preteso difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe travalicato i propri poteri negando in sostanza le garanzie difensive e sostituendosi al legislatore; con il secondo ha lamentato un diniego assoluto di giurisdizione per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’attenuante per l’adozione e l’efficace attuazione di un programma di compliance antitrust.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero e proprio vizio attinente alla giurisdizione, ma censurassero il modo di esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo, cioè errori interni di interpretazione e applicazione della legge, non sindacabili ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. In particolare, la critica alla pretesa violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, così come quella relativa alla mancata considerazione della compliance antitrust, sono state considerate dirette a contestare il merito della decisione o, al più, un’omessa pronuncia, ma non un difetto di giurisdizione. La Corte ha inoltre confermato che il contrasto con norme CEDU o UE, anche se asseritamente grave, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’AGCM e dell’associazione controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per motivi di giurisdizione è ammissibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errori interni di diritto o di motivazione del giudice speciale

  • art. 6 CEDU

    le garanzie del giusto processo vanno valutate anche rispetto a procedimenti sanzionatori di natura sostanzialmente penale, ma l’eventuale violazione non si traduce automaticamente in difetto di giurisdizione

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non impone, di per sé, la possibilità di impugnare davanti alla Cassazione le decisioni del supremo giudice amministrativo per violazione del diritto UE

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato nel contesto delle garanzie difensive nei procedimenti antitrust

  • art. 19, par. 1, TUE

    richiamato come parametro europeo di effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 101 TFUE

    norma sostanziale posta a base del divieto delle intese restrittive contestate

  • art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689

    i termini per la contestazione decorrono dall’accertamento della violazione e la durata del procedimento va valutata in concreto rispetto alla complessità dell’indagine

  • art. 15, l. 10 ottobre 1990, n. 287

    richiamato dalla ricorrente e dal giudice amministrativo in tema di sanzioni antitrust

  • artt. 3, 4 e 11, l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamati come norme sui principi di applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3

    il sindacato del giudice deve comportare verifica diretta dei fatti rilevanti e dei profili tecnici non opinabili necessari a giudicare la legittimità della decisione

  • art. 10, D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale, in relazione alla disciplina del procedimento antitrust

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere che la mancata espressa trattazione di un motivo integri per ciò solo vizio di giurisdizione

  • art. 111, comma 8, Cost.

    base del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    indicata come norma di riferimento per il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione

  • art. 267 TFUE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca una violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non è utilizzabile per contestare errori di interpretazione o applicazione delle norme compiuti dal giudice speciale.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la denuncia di un asserito stravolgimento delle norme, se in realtà si contesta il modo in cui il giudice ha interpretato e applicato la disciplina sostanziale o processuale nel caso concreto.
  • La violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, del giusto processo o di norme CEDU e UE, anche quando sia prospettata in modo grave, costituisce al più un vizio interno della decisione e non un difetto di giurisdizione.
  • Nei procedimenti sanzionatori antitrust, il controllo giurisdizionale può estendersi alla verifica diretta dei fatti e ai profili tecnici non opinabili, ma resta pur sempre un controllo di legittimità entro i confini della giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La mancata espressa trattazione di una doglianza può integrare, al più, un error in procedendo o un’omessa pronuncia; diventa questione di giurisdizione solo se il giudice rifiuta di conoscere la domanda per ritenuta estraneità assoluta alla propria attribuzione.
  • Ai fini della contestazione amministrativa delle violazioni, il termine decorre dall’accertamento della violazione e non dalla sua commissione; la ragionevolezza della durata del procedimento va valutata in concreto, anche alla luce della complessità delle indagini.
  • In materia di intese restrittive, la partecipazione di un’impresa può essere desunta da condotte attive e dalla mancata dissociazione dagli accordi; grava sull’impresa l’onere di dimostrare l’eventuale interruzione della partecipazione o l’assenza di condizionamenti nel periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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