Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell’AGCM che, a conclusione di un procedimento antitrust avviato su segnalazione di un’associazione di categoria, ha irrogato a una società operante nel settore degli imballaggi una rilevante sanzione pecuniaria per la partecipazione a intese restrittive della concorrenza. Il procedimento amministrativo riguardava due distinte condotte: una relativa ai fogli di cartone ondulato e una relativa agli imballaggi in cartone ondulato, con contestazioni su prezzi, volumi, clientela e ripartizione delle forniture. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato, deducendo, tra l’altro, l’assenza di prova del suo coinvolgimento, vizi procedimentali e violazione del diritto di difesa, della ragionevole durata e delle garanzie convenzionali e unionale. Nel ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato un preteso difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe travalicato i propri poteri negando in sostanza le garanzie difensive e sostituendosi al legislatore; con il secondo ha lamentato un diniego assoluto di giurisdizione per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’attenuante per l’adozione e l’efficace attuazione di un programma di compliance antitrust.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero e proprio vizio attinente alla giurisdizione, ma censurassero il modo di esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo, cioè errori interni di interpretazione e applicazione della legge, non sindacabili ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. In particolare, la critica alla pretesa violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, così come quella relativa alla mancata considerazione della compliance antitrust, sono state considerate dirette a contestare il merito della decisione o, al più, un’omessa pronuncia, ma non un difetto di giurisdizione. La Corte ha inoltre confermato che il contrasto con norme CEDU o UE, anche se asseritamente grave, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’AGCM e dell’associazione controricorrente.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il ricorso per motivi di giurisdizione è ammissibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errori interni di diritto o di motivazione del giudice speciale
art. 6 CEDU
le garanzie del giusto processo vanno valutate anche rispetto a procedimenti sanzionatori di natura sostanzialmente penale, ma l’eventuale violazione non si traduce automaticamente in difetto di giurisdizione
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non impone, di per sé, la possibilità di impugnare davanti alla Cassazione le decisioni del supremo giudice amministrativo per violazione del diritto UE
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato nel contesto delle garanzie difensive nei procedimenti antitrust
art. 19, par. 1, TUE
richiamato come parametro europeo di effettività della tutela giurisdizionale
art. 101 TFUE
norma sostanziale posta a base del divieto delle intese restrittive contestate
art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689
i termini per la contestazione decorrono dall’accertamento della violazione e la durata del procedimento va valutata in concreto rispetto alla complessità dell’indagine
art. 15, l. 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato dalla ricorrente e dal giudice amministrativo in tema di sanzioni antitrust
artt. 3, 4 e 11, l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamati come norme sui principi di applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative
art. 7, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3
il sindacato del giudice deve comportare verifica diretta dei fatti rilevanti e dei profili tecnici non opinabili necessari a giudicare la legittimità della decisione
art. 10, D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217
richiamato nel motivo di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale, in relazione alla disciplina del procedimento antitrust
richiamato per escludere che la mancata espressa trattazione di un motivo integri per ciò solo vizio di giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
base del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
indicata come norma di riferimento per il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione
art. 267 TFUE
richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca una violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non è utilizzabile per contestare errori di interpretazione o applicazione delle norme compiuti dal giudice speciale.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la denuncia di un asserito stravolgimento delle norme, se in realtà si contesta il modo in cui il giudice ha interpretato e applicato la disciplina sostanziale o processuale nel caso concreto.
- La violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, del giusto processo o di norme CEDU e UE, anche quando sia prospettata in modo grave, costituisce al più un vizio interno della decisione e non un difetto di giurisdizione.
- Nei procedimenti sanzionatori antitrust, il controllo giurisdizionale può estendersi alla verifica diretta dei fatti e ai profili tecnici non opinabili, ma resta pur sempre un controllo di legittimità entro i confini della giurisdizione del giudice amministrativo.
- La mancata espressa trattazione di una doglianza può integrare, al più, un error in procedendo o un’omessa pronuncia; diventa questione di giurisdizione solo se il giudice rifiuta di conoscere la domanda per ritenuta estraneità assoluta alla propria attribuzione.
- Ai fini della contestazione amministrativa delle violazioni, il termine decorre dall’accertamento della violazione e non dalla sua commissione; la ragionevolezza della durata del procedimento va valutata in concreto, anche alla luce della complessità delle indagini.
- In materia di intese restrittive, la partecipazione di un’impresa può essere desunta da condotte attive e dalla mancata dissociazione dagli accordi; grava sull’impresa l’onere di dimostrare l’eventuale interruzione della partecipazione o l’assenza di condizionamenti nel periodo rilevante.
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