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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali per reciproca soccombenza e dà atto, per entrambe le parti ricorrenti, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da una "convenzione" qualificata come contratto d'opera intellettuale stipulata tra una società e un professionista in relazione alla realizzazione di interventi su un immobile. La società ha agito per far dichiarare l'inadempimento del professionista, ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto già corrisposto e il risarcimento dei danni. Il professionista si è costituito resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo compenso. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, ma la Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo al professionista una residua spettanza professionale e, al contempo, una responsabilità del professionista per danni da mancata impermeabilizzazione dell'immobile. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: ha dedotto, in sintesi, vizi di motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi, violazioni in tema di valutazione della prova testimoniale e di efficacia probatoria delle scritture private, errata qualificazione e interpretazione del rapporto contrattuale, nonché violazione delle norme sul contratto d'opera intellettuale, sulla promessa del fatto del terzo e sull'inadempimento. Il professionista ha resistito e proposto ricorso incidentale con un motivo, lamentando a sua volta motivazione apparente/illogica della sentenza d'appello nella parte in cui lo aveva ritenuto responsabile dei danni da infiltrazioni. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi ritenendo la maggior parte inammissibili perché diretti a ottenere una rivisitazione del merito e dell'accertamento fattuale; i motivi restanti sono stati giudicati manifestamente infondati o comunque inammissibili per sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è infondata quando la motivazione della sentenza d'appello supera il minimo costituzionale di sufficienza e consente di comprendere il percorso decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Non può essere usato per trasformare in vizio processuale una critica che, in sostanza, mira solo a rivalutare i fatti e le prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto per introdurre una mera riconsiderazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile quando si contesta, in realtà, la valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se mira a sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice con una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La violazione è dedotta in modo non decisivo, poiché la censura reale riguarda l'accertamento di merito sul rapporto contrattuale.

  • art. 345 c.p.c.

    Non è correttamente invocato per censurare l'apprezzamento fattuale svolto dal giudice d'appello.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa prova tra le parti, ma la doglianza sull'efficacia della data non è idonea a sovvertire l'accertamento di merito fondato su un più ampio quadro probatorio.

  • art. 2704 c.c.

    La questione della data certa non impedisce al giudice di merito di valorizzare complessivamente altri elementi di fatto per individuare il contratto applicabile.

  • art. 2722 c.c.

    Il richiamo è ritenuto inconferente perché la censura, in realtà, contesta la valutazione della testimonianza e non una vera violazione del divieto probatorio.

  • art. 1381 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere una possibile qualificazione del rapporto come promessa del fatto del terzo, ma la censura viene reputata confusa e fattuale.

  • art. 2230 c.c.

    È richiamato per la qualificazione del rapporto come contratto d'opera intellettuale, ma la Corte non accoglie la censura che pretende una diversa ricostruzione del contenuto negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    Il richiamo ai criteri ermeneutici non supera il limite della critica di merito alla ricostruzione della volontà contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    La censura resta fattuale e non integra una reale violazione dei canoni interpretativi.

  • art. 1366 c.c.

    Il motivo non evidenzia un errore di diritto nell'interpretazione, ma solo una diversa lettura del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    La doglianza non coglie una violazione del canone di conservazione del contratto, limitandosi a contestare l'esito interpretativo.

  • art. 1369 c.c.

    La censura è ritenuta confusa e incentrata su dati fattuali, non su un effettivo errore di interpretazione.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'inquadramento del rapporto, ma la Corte considera la doglianza inammissibile perché direttamente fattuale.

  • art. 1218 c.c.

    È invocato per contestare la decisione sulla responsabilità contrattuale, ma senza superare l'inammissibilità della critica di merito.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato in relazione alla richiesta di risoluzione per inadempimento, ma il motivo è ritenuto fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la critica alla ricostruzione dei fatti in una censura di nullità della sentenza o di violazione di legge: quando il motivo mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, esso è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva del minimo contenuto argomentativo; se il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-fattuale seguito, la censura va respinta.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un fatto storico realmente non scrutinato e decisivo; non è ammissibile se il ricorrente usa il motivo per riproporre una diversa lettura delle prove già esaminate.
  • Le doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché sulle norme in tema di prova documentale o testimoniale, sono inammissibili quando si risolvono nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del contratto e l'individuazione della convenzione effettivamente applicabile sono valutazioni di merito sindacabili in cassazione solo nei limiti dell'errore di diritto o della motivazione mancante, non per un diverso apprezzamento dei dati fattuali.
  • Quando una censura è confusa, prolissa e cumulativa di questioni eterogenee, al punto da non consentire di individuare chiaramente l'errore di diritto dedotto, essa è inammissibile per difetto di specificità.
  • La sufficienza della motivazione sul punto decisivo esclude sia la nullità della sentenza sia la possibilità di ottenere in cassazione una rivalutazione del merito attraverso la veste formale della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContratto d'opera intellettualeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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