Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità antitrust)
La controversia
La controversia origina da un provvedimento dell'AGCM che ha irrogato alla società due sanzioni pecuniarie per la partecipazione a due distinte intese restrittive della concorrenza nel settore del cartone ondulato e degli imballaggi. Dopo il rigetto delle censure da parte del TAR e, in appello, del Consiglio di Stato sul merito dell'accertamento antitrust, la società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. deducendo due motivi: (1) erronea interpretazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe sostanzialmente negato una tutela piena, arretrando rispetto ai propri poteri e non riesaminando compiutamente i motivi di merito, in violazione anche delle garanzie CEDU; (2) violazione di legge e creazione di una regola processuale inesistente, per avere il giudice amministrativo esaminato solo gli elementi di prova valorizzati dall'AGCM e non anche quelli difensivi idonei a smentire l'intesa, così sconfinando dai poteri giurisdizionali o legislativi. La società chiedeva quindi di far valere un eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto entrambi i motivi interamente inammissibili. Hanno affermato che il controllo della Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non estendendosi a errores in iudicando o in procedendo, neppure quando si assumano come gravi o come incidenti su norme dell'Unione europea o CEDU. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato non aveva negato in astratto la tutela né invaso la sfera del legislatore, ma aveva svolto un apprezzamento del materiale probatorio e delle difese della società nell'ambito della propria giurisdizione. Le doglianze della ricorrente si risolvevano dunque in contestazioni sul modo di esercizio della giurisdizione e sulla valutazione di merito, insindacabili in sede di regolamento di giurisdizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di AGCM e dell'associazione controricorrente.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
richiamato come base della contestazione antitrust relativa alle intese restrittive della concorrenza
art. 111, comma 8, Cost.
delimita il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.
invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia antitrust
art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sugli atti dell'AGCM
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione
richiamato dalla ricorrente per la deduzione di errori di legge
richiamato nel delimitare i motivi inerenti alla giurisdizione deducibili in Cassazione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul modo di esercizio della giurisdizione amministrativa
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale
art. 6 § 1 CEDU
invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto a un tribunale con giurisdizione piena e a un riesame effettivo
richiamato dall'associazione controricorrente nella richiesta di condanna per responsabilità aggravata, respinta dalla Corte
art. 13
menzionato solo nel dispositivo finale, verosimilmente in tema di contributo unificato, senza specifica motivazione nel testo
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. sulle sentenze del Consiglio di Stato è circoscritto ai soli motivi inerenti alla giurisdizione: difetto assoluto di giurisdizione, sconfinamento nella sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, ovvero violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non anche errori di merito o di rito.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la censura che, pur formulata come arretramento o sconfinamento, miri in realtà a contestare l'interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o l'apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice speciale.
- La denuncia di mancato esame delle difese o di insufficiente motivazione da parte del giudice amministrativo, quando la controversia resti nell'ambito della sua giurisdizione, integra al più un possibile errore interno (in iudicando o in procedendo), non un vizio di giurisdizione.
- Neppure la dedotta violazione del diritto dell'Unione europea o della CEDU da parte del Consiglio di Stato trasforma automaticamente l'errore in un motivo inerente alla giurisdizione; resta necessario che sia violato il perimetro esterno della funzione giurisdizionale.
- Nel controllo su intese restrittive della concorrenza, il giudice amministrativo può e deve valutare anche indizi e prove documentali, ma la diversa lettura dei fatti proposta dalla parte soccombente non consente di ravvisare di per sé un rifiuto di giurisdizione o una creazione di norma processuale inesistente.
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