Cassazione Civile, Ordinanza n. 34873/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società cessionaria aveva chiesto il riesame in autotutela del diniego di rimborso di un credito per ritenute alla fonte originariamente richiesto dalla società cedente in liquidazione coatta amministrativa. Sosteneva che la cessione del credito fosse già efficace nei confronti dell'Ufficio al momento del diniego, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di rimborsare direttamente a lei o, quantomeno, di notificare anche a lei il provvedimento negativo. Deduceva così violazione delle norme sulla cessione del credito, sulla legittimazione processuale e amministrativa del destinatario dell'atto, del diritto di difesa e delle disposizioni sul termine per l'istanza di rimborso. La censura mirava a far valere che la mancata notificazione alla cessionaria le avesse impedito di impugnare tempestivamente il diniego e che l'Ufficio fosse comunque a conoscenza della cessione anche del credito relativo alle ritenute.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di appello che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il diniego di riesame in autotutela. Ha osservato che, al momento dell'istanza presentata dalla cessionaria, il termine decadenziale per chiedere il rimborso era già spirato; pertanto la cessionaria era decaduta dal diritto di ottenere il rimborso. Ha inoltre escluso che la cessionaria potesse avvalersi dell'istanza originaria presentata dalla cedente o dolersi della notifica del diniego solo a quest'ultima, poiché il procedimento era stato instaurato dalla sola cedente e l'Amministrazione aveva correttamente rivolto il provvedimento negativo all'unico istante. La domanda di autotutela non poteva essere utilizzata per rimettere in termini il soggetto decaduto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La cessione del credito non è stata ritenuta idonea, in concreto, a superare la decadenza dal termine per chiedere il rimborso né a imporre all'Amministrazione la notifica del diniego al cessionario in un procedimento avviato solo dal cedente.
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dalla ricorrente a sostegno della legittimazione e del diritto di difesa, ma non ritenuto decisivo perché il procedimento di rimborso era stato instaurato solo dal cedente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'interesse ad impugnare, ma il motivo è stato comunque respinto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso la lesione perché il destinatario del provvedimento era correttamente il solo istante originario.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente, ma non ha inciso sull'esito perché la controversia riguardava la legittimazione a ricevere il diniego e la decadenza dal rimborso.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile a sovvertire il rigetto.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata
L'istanza di rimborso deve essere proposta entro il termine decadenziale; una domanda di autotutela successiva non può rimettere in termini il cessionario ormai decaduto.
art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
Nei procedimenti ad istanza di parte il preavviso/motivi ostativi va comunicato agli istanti; pertanto il diniego va notificato al soggetto che ha presentato l'istanza, non necessariamente al cessionario estraneo al procedimento.
art. 183, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel contesto della dichiarazione finale della procedura concorsuale, senza specifiche statuizioni di principio autonome.
art. 5, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamato in relazione alla dichiarazione finale dei redditi della procedura, senza autonoma rilevanza decisiva nella motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte o ritenute, il cessionario del credito deve rispettare autonomamente il termine decadenziale previsto per la presentazione dell'istanza; non può trarre vantaggio, per evitare la decadenza, dalla sola iniziativa del cedente se non risulti una valida partecipazione al procedimento.
- L'autotutela non può essere utilizzata per eludere i termini decadenziali di legge o per rimettere in termini il soggetto che non abbia tempestivamente proposto la domanda di rimborso.
- Nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il provvedimento negativo deve essere comunicato all'istante che ha promosso il procedimento; il cessionario del credito non è necessariamente destinatario del diniego se non ha presentato egli stesso l'istanza o non è intervenuto nel procedimento.
- La cessione del credito, di per sé, non trasforma il cessionario nel soggetto legittimato a ricevere atti o a far rivivere diritti ormai decaduti per il mancato esercizio nei termini dell'azione di rimborso.
- La tutela del diritto di difesa non viene violata quando il provvedimento sfavorevole è notificato al solo soggetto che ha instaurato il procedimento, essendo onere dell'avente diritto attivarsi tempestivamente con autonoma istanza o con idoneo intervento procedimentale.
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