Cassazione Civile, Ordinanza n. 34822/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole nel giudizio promosso avverso una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro per l'anno 1989. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi; l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso incidentale condizionato su un unico motivo. Prima della decisione, il ricorrente ha però depositato istanza di estinzione del giudizio, dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 ('rottamazione quater') per la cartella impugnata, allegando la dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e la ricevuta di pagamento della prima rata. La questione centrale, quindi, non è stata l'esame dei motivi tributari, ma la verifica degli effetti processuali dell'adesione alla definizione agevolata sul ricorso per cassazione pendente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata e della richiesta di estinzione del giudizio. Ha ritenuto la documentazione depositata idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Norme richiamate
definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater»)
l'adesione alla definizione agevolata, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e dal pagamento della prima rata, comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso pendente.
art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016
richiamato solo per escludere, in caso di rinuncia/definizione agevolata e inammissibilità sopravvenuta, l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata del carico tributario, quando sia accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti e dalla prova del pagamento della prima rata, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso per cassazione.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La sopravvenuta inammissibilità del ricorso per adesione alla definizione agevolata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
- Quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta carenza di interesse per definizione agevolata, non sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato.
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