Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello e confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di liquidazione relativo al mancato pagamento dell'imposta complementare di donazione, emesso a seguito di una precedente decisione della medesima Commissione regionale nei confronti del ricorrente e di altri coobbligati solidali. Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sostenendo di essersi avvalso della definizione agevolata prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017. La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta non dimostrava la presentazione di un'istanza riferita all'atto impugnato nel presente giudizio, ma ha comunque preso atto della dichiarazione del ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere in senso tecnico per mancanza di prova della definizione agevolata riferita all'atto oggetto del giudizio, ma ha ritenuto che la richiesta del ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere valesse comunque come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
La definizione agevolata può rilevare solo se vi è prova che l'istanza riguardi proprio l'atto impositivo oggetto del giudizio; in mancanza di tale prova non è configurabile la cessazione della materia del contendere in senso pieno.
L. 21 giugno 2017, n. 96
conversione del d.l. n. 50 del 2017
Richiamata quale legge di conversione della disciplina di definizione agevolata invocata dal ricorrente.
art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016
Richiamato in via analogica solo per escludere il c.d. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per adesione a definizione agevolata.
L. n. 225 del 2016
conversione del d.l. n. 193 del 2016
Richiamata insieme al decreto quale precedente normativo evocato ai fini del contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara di avere aderito a una definizione agevolata e chiede la cessazione della materia del contendere, il giudice deve verificare se vi sia prova che l'istanza riguardi proprio l'atto impugnato nel giudizio pendente.
- In mancanza di prova della definizione agevolata riferita alla controversia, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; tuttavia la stessa dichiarazione della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- L'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse può essere desunta anche dalla manifestazione processuale della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, senza necessità di un'attestazione dell'Ufficio sulla regolarità della definizione.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per adesione o asserita adesione a definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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