Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui veniva contestato alla cooperativa di avere versato contributi previdenziali e assistenziali sulla base di imponibili salariali inferiori rispetto a quelli ritenuti dovuti dall'INPS. L'istituto emetteva una cartella di pagamento per contributi al Servizio Sanitario Nazionale relativi agli anni 1993-1997, assumendo come base imponibile le retribuzioni previste dal CCNL delle istituzioni socio-sanitarie; la cooperativa sosteneva invece che dovessero applicarsi il CCRL per i dipendenti e soci delle aziende e cooperative esercenti servizi di assistenza socio-sanitaria sino al 31.12.1996 e, dal 1.1.1997, il CCNL delle cooperative sociali. La CTR respingeva l'appello dell'INPS ritenendolo carente di argomentazioni e dichiarandolo sostanzialmente inammissibile. In cassazione l'INPS deduceva: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. per omesso rilievo del giudicato esterno formatosi su una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno resa su altra cartella, ma relativa al medesimo verbale ispettivo, che aveva già affermato la correttezza del parametro retributivo invocato dall'INPS almeno sino al 31.12.1996; (2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1 d.l. 338/1989 conv. in l. 389/1989, sostenendo che il minimale contributivo va determinato sulla base dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e che il contratto regionale o di livello diverso è rilevante solo se prevede trattamenti economici superiori, circostanza non dimostrata dalla cooperativa.
La decisione
La Corte ha escluso che potesse operare il giudicato esterno invocato dall'INPS, perché l'efficacia del giudicato non si estende all'interpretazione di norme giuridiche, ma solo agli accertamenti di fatto e ai capi della decisione. Tuttavia ha ritenuto fondata la censura di merito sulla misura dell'imponibile contributivo: richiamando un proprio precedente tra le stesse parti, ha ribadito che il parametro del minimale contributivo deve essere individuato su base nazionale, in relazione alla categoria e al contratto collettivo leader stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e non può essere ridotto a un contratto regionale privo di idoneo fondamento rappresentativo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto a carico della società le spese di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato non si forma autonomamente sull'interpretazione di norme giuridiche, ma solo sui capi della decisione e sugli accertamenti di fatto; il giudice successivo resta libero di interpretare la norma applicabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il gravame fosse adeguatamente motivato.
art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. in l. 7 dicembre 1989, n. 389
"La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi..."
Il minimale contributivo va ancorato ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; un contratto di livello diverso rileva solo se prevede retribuzioni superiori.
art. 6, comma 8, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314
Richiamato come ulteriore base normativa del criterio di determinazione dell'imponibile contributivo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25
Il precetto sul minimale contributivo si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, vale quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non copre l'interpretazione di norme giuridiche: la preclusione ex art. 2909 c.c. riguarda gli accertamenti di fatto e i capi della decisione, non la soluzione interpretativa adottata in un precedente giudizio.
- Nel sistema del minimale contributivo, il parametro di calcolo deve essere individuato su base nazionale, facendo riferimento al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria; non è sufficiente un contratto territoriale o di livello diverso, salvo che esso preveda trattamenti economici superiori.
- La contestazione sull'imponibile contributivo riguarda la misura del dovuto e non l'an della soggezione contributiva quando quest'ultima non è controversa.
- Se la corretta individuazione del contratto collettivo-parametro non richiede ulteriori verifiche fattuali, la Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
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