Cassazione Civile, Ordinanza n. 34824/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, interessi e sanzioni, iscritta a ruolo a seguito di avviso di rettifica e liquidazione emesso nel 2006. Con il primo motivo ha denunciato la nullità/illegittimità della notificazione dell’avviso di liquidazione, sostenendo che la consegna a mani di un familiare convivente del legale rappresentante non fosse valida in difetto di prova della riconducibilità del luogo di consegna al domicilio fiscale. Con il secondo motivo ha dedotto che, alla data della notifica, il legale rappresentante era detenuto in carcere e che tale fatto, non contestato, era stato omesso dal giudice di merito. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle regole sulla notificazione degli atti impositivi, assumendo che non fosse stata provata la ricezione della raccomandata informativa inviata dopo la consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario. Con il quarto motivo ha contestato la legittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni e la carenza di motivazione sui relativi presupposti. Con il quinto motivo ha denunciato nullità per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di una diversa ricostruzione delle sanzioni rispetto a quella oggetto di specifica contestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, per quanto riguarda la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, che la consegna a persona di famiglia convivente presso l’abitazione del legale rappresentante fosse valida e che, in tale ipotesi, fosse sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice, non essendo necessario l’avviso di ricevimento. Ha inoltre affermato che i motivi fondati sull’omesso esame di fatti decisivi erano inammissibili per doppia conforme. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse affermato la legittimità della loro iscrizione a ruolo, ma si fosse limitata a rilevare che la cartella le includeva tra le voci di credito riferite al presupposto avviso, escludendo inoltre la sussistenza di ultrapetizione. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso sono stati scrutinati come doglianze di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; i motivi ex n. 5 sono stati dichiarati inammissibili per doppia conforme.
La notificazione eseguita presso la residenza del destinatario può validamente perfezionarsi mediante consegna a persona di famiglia convivente; il luogo della consegna non è decisivo se vi è convivenza dichiarata dal consegnatario.
Il richiamo alla notificazione a mezzo posta consente l’applicazione delle regole speciali della legge n. 890/1982.
È stata invocata dalla ricorrente per contestare la prova della ricezione della raccomandata informativa, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
La Corte ha ribadito che grava sul destinatario della notifica l’onere di provare la non convivenza o il diverso luogo di residenza/dimora/domicilio quando contesti la validità della notificazione.
La doglianza sul principio di non contestazione è stata disattesa: l’ente impositore può limitarsi a difese generiche sull’atto, restando al contribuente l’onere di provarne i vizi.
In presenza di doppia conforme non è proponibile in cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo indicazione di specifiche divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la violazione dei termini di notifica della cartella, ma la censura è stata respinta.
Norma evocata in relazione alla notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione nell’ambito dell’imposta di registro.
comma 1, lett. a), lett. b-bis) e lett. c)
Per gli atti impositivi notificati dai messi autorizzati si applicano le regole del codice di rito e le speciali modalità dell’art. 60; quando l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario è sufficiente la spedizione di una raccomandata semplice, non essendo richiesto l’avviso di ricevimento.
La consegna del plico a persona di famiglia convivente presso il luogo indicato fa presumere la conoscenza dell’atto; per questa ipotesi è sufficiente la raccomandata informativa semplice.
Richiamato nel confronto tra fattispecie di irreperibilità relativa e consegna a persona diversa dal destinatario.
Invocato dalla ricorrente per contestare l’iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative, censura respinta perché non centrata sulla ratio della decisione di merito.
Norma richiamata in tema di sanzioni tributarie nella contestazione della contribuente.
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Richiamato per affermare che nel processo tributario sono ammissibili mere difese nuove in appello, mentre sono vietate solo le eccezioni in senso stretto.
Massime di principio
- In caso di notificazione eseguita presso l’abitazione del destinatario e consegnata a un familiare convivente, la validità della notifica non dipende dalla dimostrazione della specifica corrispondenza del luogo di consegna al domicilio fiscale, poiché la convivenza del consegnatario consente di presumere la conoscenza dell’atto.
- Quando il destinatario contesta la notificazione effettuata a persona convivente, grava su di lui l’onere di provare l’assenza di convivenza o il diverso luogo di residenza, dimora o domicilio; le risultanze anagrafiche hanno valore meramente dichiarativo e non sono di per sé decisive.
- Per le notificazioni di atti impositivi eseguite dai messi autorizzati, se l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice; non è richiesto l’avviso di ricevimento, che è invece necessario nelle ipotesi di irreperibilità relativa con deposito dell’atto.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specifiche divergenze tra la motivazione di primo e di secondo grado.
- Nel processo tributario l’ente impositore può limitarsi a difendere in modo generico la legittimità dell’atto impugnato; spetta al contribuente dimostrarne i vizi, e non si configura ultrapetizione se il giudice si limita a ricostruire il contenuto dell’atto impugnato entro il perimetro della domanda.
- La deduzione di un vizio di ultrapetizione richiede che il giudice alteri petitum o causa petendi o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non vi è ultrapetizione quando la decisione si colloca nel thema decidendum definito dall’impugnazione della cartella.
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