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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva convenuto lo Stato chiedendo, ai sensi della l. n. 117/1988, l'accertamento della colpa grave di magistrati che avevano trattato un procedimento fallimentare relativo alla società stessa, il giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e il successivo giudizio di cassazione, deducendo che il fallimento in Italia fosse illegittimo perché la giurisdizione sarebbe spettata alle autorità rumene. La domanda era accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni quantificati in euro 2.449.64,03. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza e la società ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la domanda era rivolta non solo ai magistrati della Cassazione ma anche ai giudici di merito; perciò, secondo la ricorrente, il giudice aveva erroneamente limitato l'esame alla sola parte concernente la legittimità e non aveva considerato l'intero contenuto dell'atto introduttivo. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la rilevazione officiosa dell'incompetenza del Tribunale adito, trattandosi di incompetenza funzionale. Ha però accolto il regolamento di competenza, rilevando che dalla citazione emergeva una domanda unitaria di responsabilità civile nei confronti sia dei giudici di merito sia dei giudici di legittimità, riferita alla medesima vicenda giudiziaria. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che, quando più giudici di merito e di legittimità cooperano a fatti dolosi o colposi nell'ambito della stessa vicenda, la causa è unitaria e la competenza territoriale va individuata per tutti secondo il criterio dell'art. 11 c.p.p. richiamato dalla l. n. 117/1988. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha determinato la competenza per l'intero giudizio in favore del Tribunale di Ancona, quale ufficio competente per la Corte d'appello di Bologna, essendo stati emessi i provvedimenti di merito dal Tribunale di Parma e dalla Corte d'appello di Bologna. Le spese sono state rinviate alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • L. n. 117/1988

    disciplina l'azione di responsabilità civile nei confronti dei magistrati e il relativo spostamento di competenza territoriale

  • L. n. 18/2025

    citata nel ricorso introduttivo come base normativa dell'azione, ma non sviluppata nella motivazione

  • art. 38 c.p.c.

    consente la rilevazione officiosa dell'incompetenza nella prima udienza di trattazione

  • art. 42 c.p.c.

    regola il regolamento di competenza avverso la pronuncia declinatoria

  • art. 11 c.p.p.

    criterio richiamato dalla l. n. 117/1988 per lo spostamento di competenza nei giudizi di responsabilità civile dei magistrati

  • art. 4, comma 1, L. n. 117/1988

    prevede lo spostamento di competenza territoriale, applicabile unitariamente quando la vicenda coinvolga più giudici

  • art. 25 c.p.c.

    richiamato per l'ipotesi in cui la domanda riguardi solo i comportamenti dei magistrati della Corte di cassazione

Massime di principio

  • Nei giudizi di responsabilità civile contro lo Stato ex l. n. 117/1988, se la medesima vicenda giudiziaria coinvolge condotte di giudici di merito e di legittimità, la controversia è unitaria e la competenza territoriale deve essere individuata in modo unico per tutti i convenuti/asseriti responsabili.
  • Lo spostamento di competenza previsto per l'azione di responsabilità dei magistrati si applica anche ai giudici di legittimità quando essi abbiano cooperato, insieme ai giudici di merito, ai fatti dolosi o colposi relativi alla stessa vicenda.
  • Se invece l'azione riguarda soltanto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non opera lo spostamento speciale e la competenza si determina secondo il forum commissi delicti, individuato nel tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
  • L'incompetenza funzionale può essere rilevata d'ufficio dal giudice nella prima udienza di trattazione; l'eccezione della parte resistente vale come sollecitazione all'esercizio del potere officioso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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