Cassazione Civile, Ordinanza n. 34826/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Nel corso di una procedura di liquidazione giudiziale aperta su ricorso di un creditore, il tribunale adito ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza perché, dalla visura camerale, la società debitrice risultava cancellata dal registro delle imprese e aveva trasferito la sede da un circondario a un altro entro l'anno antecedente al deposito della domanda; inoltre risultava che un diverso tribunale aveva già dichiarato il fallimento della medesima società. Il giudice rimettente ha quindi chiesto alla Corte di stabilire quale ufficio fosse competente a proseguire la procedura concorsuale. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del regolamento, sostenendo che l'art. 45 c.p.c. riguarderebbe solo l'ipotesi di riassunzione dopo declaratoria di incompetenza. La Corte ha invece esaminato l'ammissibilità del conflitto tra due pronunce su procedure concorsuali diverse e la correttezza del criterio di competenza territoriale in relazione al trasferimento della sede.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento d'ufficio di competenza, ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Procuratore Generale e ha accolto il regolamento nel merito. Ha affermato che, ai fini delle procedure concorsuali, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, quale centro principale degli interessi, e che il trasferimento della sede compiuto nell'anno antecedente alla domanda non rileva ai fini della competenza. Conseguentemente ha dichiarato competente il Tribunale di Trapani per la procedura di liquidazione giudiziale.
Norme richiamate
è ritenuto applicabile in via analogica al regolamento d'ufficio di competenza anche in presenza di un conflitto reale o virtuale tra giudici in materia concorsuale
norma processuale richiamata quale base del regolamento d'ufficio richiesto dal tribunale
per i procedimenti di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza la competenza spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro principale degli interessi
il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza se avvenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda
richiamato come criterio analogo di competenza territoriale inderogabile in materia fallimentare
il principio di prevenzione opera solo tra tribunali ugualmente competenti ex art. 9 l. fall., quindi non quando il primo giudice abbia affermato la competenza su una sede non corrispondente a quella principale
Massime di principio
- In materia di procedure concorsuali, il regolamento d'ufficio di competenza è ammissibile anche in presenza di un conflitto reale positivo o virtuale tra uffici giudiziari, poiché la competenza territoriale è inderogabile e la sua violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La pendenza o la pronuncia di una sentenza dichiarativa di fallimento, o di un provvedimento corrispondente in altra procedura concorsuale, non impedisce il regolamento di competenza; se il provvedimento è stato reso da giudice incompetente, esso è destinato a essere cassato senza rinvio.
- Il criterio della prevenzione tra più pronunce di apertura di procedure concorsuali opera solo se i tribunali che hanno deciso sono tutti competenti secondo il criterio territoriale sostanziale; non può sanare una pronuncia resa da giudice territorialmente incompetente.
- Ai fini della competenza nelle procedure concorsuali rileva la sede dell'impresa intesa come centro principale degli interessi, e il trasferimento della sede intervenuto nell'anno anteriore al deposito della domanda non incide sulla determinazione del giudice competente.
- Il regolamento d'ufficio non è limitato all'ipotesi di riassunzione dopo declinatoria di incompetenza, potendo essere richiesto quando emerga un conflitto di competenza tra diverse procedure instaurate davanti a tribunali diversi.
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