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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20428/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo. Ha quindi confermato la decisione d'appello favorevole all'Agenzia delle entrate e al concessionario, condannando la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controparti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d'imposta per investimenti, che la società aveva compensato nel 2007 oltre il termine entro cui il beneficio poteva essere utilizzato, essendo l'istanza risalente al 2004. In primo grado la cartella era stata annullata per un vizio di notifica; in appello l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto la riforma della decisione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) ha contestato l'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia per asserita carenza di interesse, sostenendo che la soccombenza del primo grado riguardasse solo un vizio proprio della cartella e dunque solo il concessionario; (2) ha dedotto la nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione, lamentando che le ragioni del diniego del credito erano state spiegate solo in giudizio; (3) ha sostenuto che il recupero del credito non potesse avvenire con la procedura di controllo automatizzato/formale, ma richiedesse un apposito avviso di recupero motivato ai sensi della disciplina invocata; (4) ha denunciato la nullità della cartella e l'omesso esame di un fatto decisivo per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'Agenzia delle entrate aveva interesse ad appellare perché risultava soccombente nel giudizio di primo grado, nel quale era stata comunque disconosciuta la pretesa erariale; l'impugnazione era quindi ammissibile.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non è stata ravvisata alcuna preclusione all'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di legittimazione processuale nel giudizio tributario.

  • art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241 del 1990

    invocato per la motivazione della cartella; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'atto recava comunque gli elementi essenziali e il contesto procedimentale era stato integrato dalla comunicazione della violazione.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato in tema di motivazione degli atti tributari, ma la censura è stata respinta.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    la ricorrente ne invocava l'inapplicabilità per il recupero del credito; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 1, comma 421, L. n. 311 del 2004

    richiamato dalla ricorrente come base per sostenere la necessità di un avviso di recupero motivato; la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla Corte per affermare che gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento, al tasso stabilito con decreto ministeriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 62, comma 1, lett. c), L. n. 289 del 1992

    menzionato come base del credito d'imposta per investimenti oggetto di recupero perché utilizzato oltre il termine consentito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, l'amministrazione finanziaria ha interesse ad appellare una sentenza che annulli la cartella anche se il vizio accolto in primo grado riguarda la notifica, quando la decisione abbia comunque inciso negativamente sulla pretesa erariale.
  • La censura di nullità per difetto di motivazione di una cartella non può essere accolta se dagli atti risulta che il contribuente abbia ricevuto la preventiva comunicazione della violazione e l'atto indichi gli elementi essenziali della pretesa, compresi gli interessi.
  • In cassazione è inammissibile la doglianza che introduca per la prima volta una diversa causa di invalidità dell'atto o un diverso presupposto procedimentale non dedotto nei gradi di merito; la parte deve anche indicare specificamente l'atto processuale in cui la questione era stata già proposta.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: una critica generica alla determinazione degli interessi è inammissibile se non indica quale sarebbe l'importo corretto e non confronta puntualmente i dati riportati nella cartella.
  • Gli interessi di mora iscritti a ruolo in una cartella possono essere considerati sufficientemente determinati quando l'atto indica la somma dovuta e rinvia al criterio legale di calcolo decorrente dalla notifica fino al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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