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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22833/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2007, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e poi seguito da un accertamento integrativo fondato su ulteriori indagini bancarie. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; in appello, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 27755/2021, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo insussistente il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento perché non risultava provata l'effettiva instaurazione di un procedimento penale e perché, secondo i giudici di merito, i rilievi non avrebbero superato la soglia penale. L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi: primo, denunciava motivazione apparente e nullità della sentenza per violazione delle norme sul contenuto della sentenza e dell'art. 111 Cost.; secondo, denunciava violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione, sostenendo che il raddoppio dei termini doveva essere verificato in relazione a tutti i fatti dell'annualità 2007 e non solo all'atto impugnato, essendo comunque emersi seri indizi di reato e l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; terzo, deduceva violazione delle norme sul raddoppio dei termini e sugli accertamenti integrativi, sostenendo che, una volta operante il termine raddoppiato, anche l'avviso integrativo notificato entro il termine così prolungato era tempestivo. La contribuente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito, sebbene sintetica, fosse comunque sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva errato nel limitare l'esame al solo secondo avviso di accertamento e nel non considerare la complessiva attività istruttoria relativa al medesimo anno d'imposta. La Cassazione ha ribadito che, in presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973 e art. 57 d.P.R. 633/1972 nel testo applicabile ratione temporis, il termine raddoppiato si sostituisce integralmente a quello ordinario e si applica anche agli eventuali accertamenti integrativi relativi allo stesso anno d'imposta, purché notificati entro il termine così raddoppiato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.p.

    individua l'obbligo di denuncia penale quale presupposto del raddoppio dei termini di accertamento, senza che sia necessaria l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    il comma 3, nel testo ratione temporis, prevede il raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale; il comma 4 consente l'integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento con nuovi avvisi entro il termine ordinario o raddoppiato.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    disciplina speculare a quella dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 per l'IVA, con raddoppio dei termini e possibilità di accertamenti integrativi entro il termine applicabile.

  • art. 384 c.p.c.

    impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione è stata dedotta dall'Ufficio ed è stata ritenuta fondata nei motivi accolti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato per la denuncia di motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato insieme all'art. 36, comma 2, n. 4, per censurare la motivazione della decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei motivi della decisione, in relazione alla dedotta motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    evocato a sostegno del dovere di motivazione sufficiente della sentenza.

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    richiamato come reato tributario rispetto al quale andava verificata l'astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 1, commi 130-132, L. 208/2015

    richiamato per le modifiche normative al regime del raddoppio dei termini e per la relativa disciplina transitoria.

  • art. 2 d.lgs. 128/2015

    richiamato per la salvezza degli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato nella motivazione giurisprudenziale riportata dalla Corte, quanto all'obbligo motivazionale dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, nel regime ratione temporis applicabile, è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., non essendo necessaria la concreta proposizione della denuncia né l'avvio o l'esito del procedimento penale.
  • Quando un accertamento integrativo riguarda il medesimo anno d'imposta e si colloca nel perimetro temporale già ampliato dal raddoppio dei termini, il termine raddoppiato si applica anche al nuovo atto impositivo e sostituisce definitivamente quello ordinario.
  • Il giudice tributario, investito della contestazione sul raddoppio dei termini, deve verificare in concreto se, al tempo dei fatti, sussistessero gli elementi che facevano sorgere l'obbligo di denuncia, compiendo una valutazione ex ante dei presupposti, ma non può sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la motivazione sia obiettivamente inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma comprensibile supera il minimo costituzionale.
  • Gli accertamenti integrativi sono legittimi se fondati su nuovi elementi sopravvenuti e notificati entro il termine applicabile, ordinario o raddoppiato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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