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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22786/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce dal compenso richiesto da tre professionisti per una prestazione d'opera intellettuale resa in forza di una convenzione scritta con un consorzio industriale, avente a oggetto la predisposizione di schede e progettazione per l'ottimizzazione di una piattaforma depurativa tramite collettori fognari. In primo grado gli attori chiedevano il pagamento del corrispettivo contrattuale e, in subordine, l'indennizzo da arricchimento senza causa. Nel corso del giudizio si sono succedute vicende interruttive e riassunzioni collegate alla soppressione del consorzio originario e al subentro del CORAP. Il punto centrale del ricorso per cassazione riguarda la correttezza della decisione di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, assumendo che l'interruzione fosse già operante dall'11/04/2014 e che il termine semestrale decorresse da tale data. I ricorrenti hanno censurato: 1) la declaratoria di estinzione nonostante l'eccezione del resistente fosse, a loro dire, tardiva; 2) l'affermazione che il processo fosse correttamente interrotto all'11/04/2014, sostenendo che alla data la soppressione del consorzio non era ancora perfezionata, perché il subentro del CORAP era avvenuto solo con il DPGR del 2016; 3) la conseguente ritenuta tardività della riassunzione, che secondo loro doveva essere computata dalla successiva ordinanza del 17/05/2016, con cui il tribunale aveva revocato la precedente interruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'eccezione di estinzione fosse stata proposta tempestivamente dal resistente con la prima difesa utile dopo la riassunzione. Ha accolto il secondo motivo, affermando che l'estinzione del consorzio non poteva essere fatta risalire alla sola entrata in vigore della l.r. Calabria n. 24/2013, ma andava individuata nel momento in cui la procedura di accorpamento si era compiuta con il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge regionale, cioè quando furono istituiti l'ente accorpante e il trasferimento dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la declaratoria di interruzione e il computo del termine semestrale di riassunzione fondati su una data anteriore erano erronei. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame coerente con il principio affermato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. presuppone non solo l'evento previsto dalla legge, ma anche la sua formale dichiarazione da parte del procuratore della parte colpita; se manca uno di questi elementi, la dichiarazione di interruzione è nulla e non fa decorrere validamente il termine per la riassunzione.
  • Quando una legge regionale prevede una procedura articolata di accorpamento di enti pubblici, l'estinzione dell'ente incorporato non si verifica per il solo dato normativo istitutivo o riorganizzativo, ma soltanto all'esito del completamento della procedura prevista, con il provvedimento finale che istituisce l'ente accorpante e trasferisce beni, funzioni e rapporti giuridici.
  • Nel giudizio interrotto, l'eccezione di estinzione deve essere sollevata dalla parte interessata con la prima difesa utile; se la parte eccepisce l'estinzione nella propria prima costituzione successiva alla riassunzione, l'eccezione è tempestiva.
  • La riassunzione del processo interrotto non introduce necessariamente un nuovo giudizio autonomo: nelle ipotesi in cui non muti il soggetto del rapporto processuale, le parti già costituite non devono necessariamente ricostituirsi, salvo espresso obbligo di legge.
  • In presenza di una revoca dell'ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l'interruzione, il termine per la riassunzione non può essere computato su una base processuale viziata; occorre verificare se l'evento interruttivo fosse effettivamente già maturato e validamente dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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