Cassazione Civile, Ordinanza n. 22779/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito di circa 3,58 milioni di euro, oltre interessi, qualificato come saldo debitore di due conti correnti. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca ex art. 98 l.fall., ritenendo insufficiente la documentazione prodotta. In appello la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame perché la banca, costituita tramite un soggetto qualificatosi rappresentante, non aveva depositato entro il termine assegnato la procura speciale richiesta a dimostrazione dei poteri rappresentativi, ritenendo quindi invalida la costituzione in giudizio e improcedibile l'appello. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 77 e 182 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un effettivo difetto di rappresentanza ma solo un tema di prova dei poteri, prova non necessaria in mancanza di contestazione e trattandosi di poteri derivanti da atto soggetto a pubblicità legale; 2) violazione dell'art. 16 d.l. 179/2012 e degli artt. 136-137 c.p.c., sostenendo che la mancata consegna della PEC non era imputabile al difensore, oppure che comunque spettasse una notifica nelle forme ordinarie e la rimessione in termini; 3) ulteriore violazione dell'art. 16 d.l. 179/2012 e dell'art. 3 Cost., assumendo l'illegittimità della comunicazione in cancelleria e la sua invalidità per mancata rituale pubblicazione/avviso, con disparità di trattamento rispetto alle notifiche cartacee.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, anche se in linea generale l'onere di provare i poteri rappresentativi sorge solo a fronte di tempestiva contestazione e quando la fonte non sia soggetta a pubblicità legale, ciò non esclude il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e di assegnare un termine per la sanatoria con effetti ex tunc. I secondi due motivi sono stati dichiarati in parte assorbiti e in parte inammissibili: il secondo perché introduceva questioni di merito e non autosufficienti sul funzionamento della casella PEC; il terzo perché non colpiva specificamente la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata produzione della procura speciale o sulla mancata richiesta di rimessione in termini dopo una successiva ordinanza regolarmente comunicata. Conseguentemente la banca ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo nel vecchio rito fallimentare.
richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica.
"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio..."
il giudice può e deve rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza processuale e assegnare un termine per sanarlo, con effetti ex tunc, senza essere vincolato dalle sole contestazioni di parte.
il principio di non contestazione riguarda i fatti principali e secondari del rapporto sostanziale, non la regolare costituzione del rapporto processuale.
richiamato quale conseguenza dell'invalidità della costituzione dell'appellante, con improcedibilità dell'appello.
le comunicazioni di cancelleria vanno eseguite via PEC; se la mancata consegna è imputabile al destinatario, si procede mediante deposito in cancelleria; solo se la mancata consegna non è imputabile si applicano le notifiche ordinarie.
richiamato dal ricorrente come disciplina delle comunicazioni/notificazioni nelle forme ordinarie.
richiamato dal ricorrente come disciplina delle notificazioni ordinarie.
richiamato dal ricorrente in tema di rimessione in termini e decorrenza del termine utile.
art. 3 Cost.
invocato per lamentare una disparità di trattamento tra notifiche telematiche e cartacee; censura non accolta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In tema di rappresentanza processuale di una persona giuridica, la mancanza o insufficienza della prova dei poteri rappresentativi non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e di assegnare un termine per la sanatoria.
- Il principio di non contestazione non opera sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sicché il giudice può controllare autonomamente la legittimazione ad processum anche in assenza di contestazioni della controparte.
- Quando il giudice assegna un termine per produrre la documentazione necessaria a dimostrare i poteri rappresentativi e la parte non ottempera, la costituzione può essere dichiarata invalida, con le conseguenze processuali previste per l'impugnazione proposta dal soggetto non regolarmente costituito.
- Le censure di legittimità devono aggredire tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: se resta intatta una ratio assorbente, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
- Le questioni nuove di merito e le doglianze che richiedono accertamenti fattuali non autosufficienti sono inammissibili in cassazione.
- Nelle comunicazioni telematiche, la mancata consegna della PEC per causa imputabile al destinatario consente il deposito in cancelleria; la parte deve comunque curare con diligenza il proprio recapito telematico.
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