Cassazione Civile, Ordinanza n. 22791/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista aveva agito per ottenere il compenso per l'attività svolta dal 22 maggio 2001 al 13 marzo 2007 nell'ambito della gestione di beni confiscati a un soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte con liquidazione del compenso; in appello, però, la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto nullo il contratto d'opera professionale per difetto di forma scritta ad substantiam. Il ricorrente ha censurato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla disciplina speciale dei beni confiscati e dell'art. 17 r.d. 2440/1923, sostenendo che la forma scritta poteva risultare anche da scambio di atti separati e che la disciplina speciale avrebbe prevalso; (2) e (3) nullità della sentenza per avere la Corte d'appello sindacato illegittimamente il provvedimento amministrativo di nomina e, in sostanza, disapplicato l'atto; (4) omessa pronuncia sul giudicato formatosi in favore di un altro coadiutore; (5) violazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., assumendo di poter giovare dell'effetto favorevole della decisione resa nei confronti dell'altro professionista, trattandosi di obbligazione solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa illegittima disapplicazione del provvedimento amministrativo, osservando che l'incarico conferito all'interessato era un rapporto di collaborazione di natura privatistica, ma ciò non escludeva la necessità della forma scritta ad substantiam per il contratto con la pubblica amministrazione. Ha inoltre considerato inammissibile il motivo sulla violazione dell'art. 17 r.d. 2440/1923, perché dal ricorso non emergevano elementi idonei a dimostrare un accordo scritto, e comunque mancava la preventiva pattuizione del compenso. Sono stati poi ritenuti infondati anche i motivi sul giudicato e sull'art. 1306 c.c., perché tra i due incarichi non esisteva un vincolo di solidarietà, dato che si trattava di rapporti distinti e scindibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati esaminati nelle specifiche censure di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Per i contratti con la P.A. è richiesta la forma scritta ad substantiam; il requisito può risultare anche da atti separati collegati, ma non può mancare un accordo scritto idoneo a dimostrare la volontà contrattuale.
art. 2 sexies l. n. 575/1965
Nel regime ratione temporis applicabile, dopo il decreto di confisca l'amministrazione dei beni era affidata all'Agenzia, che poteva avvalersi di coadiutori.
art. 2 novies l. n. 575/1965
Dopo la confisca, le funzioni dell'amministratore si svolgevano sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
art. 2 octies l. n. 575/1965
La norma era richiamata solo per escludere che regolasse il compenso del ricorrente, essendo riferita all'amministratore giudiziario nominato dall'autorità giudiziaria e ai coadiutori da lui autorizzati.
L'efficacia favorevole del giudicato reso tra altri soggetti richiede l'esistenza di un rapporto obbligatorio comune; nella specie è stata esclusa la solidarietà tra i due incarichi, trattandosi di rapporti distinti e scindibili.
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam, il consenso non può essere desunto in modo meramente implicito: occorre un testo scritto o comunque atti scritti tra loro inscindibilmente collegati, idonei a dimostrare in modo certo la conclusione dell'accordo.
- La possibilità che la proposta e l'accettazione siano contenute in documenti separati non elimina il requisito della forma scritta, ma ne specifica le modalità di formazione; resta comunque necessario che il vincolo contrattuale sia documentalmente provato.
- L'atto con cui la pubblica amministrazione conferisce un incarico professionale esterno, quando non sia espressione di un potere autoritativo tipico ma di un rapporto di collaborazione privatistica, va comunque verificato secondo le regole civilistiche sulla validità del contratto e sulla forma prescritta.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato o da un co-creditore non si estende automaticamente ad altro soggetto se manca un effettivo vincolo di solidarietà o di contitolarità del medesimo rapporto obbligatorio.
- Per invocare l'efficacia espansiva del giudicato ex art. 1306 c.c. non basta la mera comunanza di contesto fattuale: occorre che la posizione dell'interessato rientri nello stesso rapporto obbligatorio definito dalla decisione favorevole altrui.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22779/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22780/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22785/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22786/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22790/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22792/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →