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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22790/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio industriale per il pagamento di una somma pari al 20% del prezzo di un terreno a vocazione industriale, in base a una previsione del regolamento sulla localizzazione delle attività produttive adottato dall’ente. La società destinataria del decreto propose opposizione sostenendo, tra l’altro, che tale pretesa fosse priva di base legislativa, che il regolamento fosse inapplicabile e che il credito non fosse liquido ed esigibile. Il tribunale accolse l’opposizione, ritenendo illegittima la previsione regolamentare perché imponeva una prestazione patrimoniale in assenza di riserva di legge. In appello, dopo l’estinzione del consorzio e la riassunzione del giudizio da parte dell’ente successore, la corte territoriale accolse l’impugnazione e rigettò l’opposizione. La società soccombente ricorse per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 41, commi 2 e 3, 117, commi 2 e 3, e 119 Cost., nonché degli artt. 8, 12 e 16 della l.r. Calabria n. 38 del 2001, sostenendo che il consorzio non avesse alcun fondamento legislativo per imporre oneri economici sulle compravendite immobiliari insistenti nel territorio di competenza e che la pretesa avesse natura sostanzialmente tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito della censura sulla legittimità dell’onere patrimoniale, ma dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che nel giudizio di appello il consorzio originario era stato estinto, il processo interrotto e poi riassunto dal soggetto successore, il CORAP, nei cui confronti la corte d’appello aveva pronunciato la sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione era invece stato notificato al consorzio ormai estinto e non al successore processuale; ciò integra un difetto insanabile di vocatio in ius, perché l’impugnazione è rivolta a un soggetto diverso da quello effettivamente parte del giudizio definito dalla sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese viene adottata per mancanza di controricorrenti; viene inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una base legislativa per la prestazione patrimoniale imposta; la Corte non entra nel merito di tale censura

  • art. 41, commi 2 e 3, Cost.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’onere economico imposto dal regolamento; la Corte non si pronuncia sul punto

  • art. 117, commi 2 e 3, Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del difetto di potere dell’ente; non oggetto di scrutinio nel merito

  • art. 119 Cost.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme costituzionali; non esaminato nel merito

  • artt. 8, 12 e 16 l.r. Calabria n. 38 del 2001

    richiamati per sostenere l’assenza di fondamento legislativo del prelievo; la Corte non valuta il motivo perché assorbito dall’inammissibilità

  • art. 645 c.p.c.

    norma processuale richiamata per l’opposizione al decreto ingiuntivo

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in motivazione per affermare che, in caso di estinzione di una parte e successiva riassunzione da parte del successore, l’impugnazione deve essere indirizzata al soggetto subentrato

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di merito, una parte si estingue e il processo viene riassunto dal soggetto successore, l’impugnazione per cassazione deve essere proposta nei confronti del successore processuale e non della parte ormai estinta.
  • L’impugnazione indirizzata contro un soggetto non più esistente e diverso da quello effettivamente presente nel giudizio definito dalla sentenza impugnata è inammissibile per insanabile difetto di vocatio in ius.
  • L’errore nell’indicazione della parte destinataria dell’impugnazione non è sanato dal fatto che la sentenza di merito riporti ancora il nome della parte originaria, se dagli atti risulta l’avvenuta successione processuale.
  • La verifica preliminare sulla corretta instaurazione del contraddittorio in cassazione precede ogni esame del merito delle censure sostanziali.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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