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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22780/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva acquistato a titolo oneroso da una procedura fallimentare un credito verso un terzo, poi oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto. Dopo che il curatore aveva ottenuto l’ammissione al passivo solo per il prezzo della cessione e per le spese del precetto, la cessionaria aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento integrale del proprio preteso credito in prededuzione, invocando la garanzia di esistenza del credito di cui all’art. 1266 c.c. e sostenendo che il cedente dovesse rispondere della differenza tra valore nominale del credito e prezzo pagato. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) difetto di autorizzazione del giudice delegato alla costituzione in giudizio del curatore e, quindi, carenza di legitimatio ad processum e di ius postulandi del difensore della curatela; 2) violazione degli artt. 1175, 1375, 1376 e 1266 c.c., assumendo che la garanzia del cedente operi indipendentemente dalla conoscenza del cessionario circa l’inesistenza del credito e che il Tribunale avesse indebitamente escluso la tutela risarcitoria; 3) e 4) violazione dell’art. 1260 c.c. e dell’art. 2729 c.c., nonché omesso esame di documenti, contestando l’apprezzamento presuntivo con cui il giudice di merito aveva desunto la conoscenza, in capo alla cessionaria, dell’inesistenza del credito ceduto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la scelta di stare in giudizio spetta al curatore e non richiede, nel caso concreto, l’invalidità prospettata dalla ricorrente. Ha respinto il secondo motivo affermando che la garanzia di esistenza del credito ex art. 1266 c.c. è posta a tutela del cessionario e non opera quando il cessionario conosca l’inesistenza del credito al momento della cessione; inoltre ha valorizzato il fatto che il giudice delegato aveva già ammesso in via definitiva il solo importo del prezzo di cessione e delle spese, statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato endofallimentare. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove presuntive sulla conoscenza dell’inesistenza del credito, attività preclusa al giudice di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 l. fall.

    richiamato come base dell’insinuazione al passivo in prededuzione del credito fatto valere dalla cessionaria

  • art. 305 c.p.c.

    la mancata riassunzione nel termine perentorio determina l’estinzione del giudizio di opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto

  • art. 645 c.p.c.

    l’opposizione al decreto ingiuntivo interrotta dal fallimento, se non riassunta, si estingue con conseguente definitività del decreto

  • art. 25, comma 1, n. 6, l. fall.

    il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio è ricondotto al sistema della procedura, ma la Corte afferma che nel giudizio di opposizione allo stato passivo la decisione di costituirsi spetta al curatore

  • art. 31 l. fall.

    viene richiamato per affermare l’autonomia decisionale del curatore nella formazione dello stato passivo

  • art. 1266 c.c.

    Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per fatto proprio

    la garanzia di esistenza del credito è effetto naturale della cessione onerosa, tutela il cessionario e non opera quando il cessionario conosca l’inesistenza del credito; resta comunque la responsabilità del cedente per fatto proprio

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per invocare correttezza nell’esecuzione del rapporto di cessione

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede da tutte le parti

  • art. 1376 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla cessione con effetti reali

  • art. 1260 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inopponibilità al cessionario dell’accordo tra cedente e debitore ceduto

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare la correttezza delle presunzioni utilizzate per desumere la conoscenza dell’inesistenza del credito

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare l’uso di presunzioni semplici in presenza di limiti legali alla prova testimoniale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la costituzione in giudizio del curatore rientra nella sua autonomia decisionale nella formazione dello stato passivo e non può essere utilmente censurata solo deducendo la mancata autorizzazione del giudice delegato, ove il sistema fallimentare attribuisca al curatore il potere di resistere.
  • La garanzia di esistenza del credito prevista per la cessione onerosa ex art. 1266 c.c. tutela l’interesse del cessionario alla reale trasferibilità del credito e presuppone la mancata conoscenza, da parte di quest’ultimo, dell’inesistenza del credito al momento dell’acquisto.
  • La cessione di un credito inesistente non è di per sé nulla: il cessionario deve corrispondere il prezzo, ma può far valere la garanzia del cedente nei limiti in cui il credito non esista o sia impedito il trasferimento; resta estranea alla garanzia la solvibilità del debitore ceduto.
  • Se il giudice di merito ha accertato in fatto, anche tramite presunzioni, che il cessionario conosceva l’inesistenza del credito, tale accertamento non è sindacabile in cassazione come nuovo giudizio sul merito della prova.
  • L’omessa impugnazione di una statuizione di ammissione al passivo per un determinato importo determina il consolidarsi di tale statuizione nel giudicato endofallimentare, impedendo di rimetterne in discussione l’entità in sede successiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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