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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22785/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa del consorzio di ottenere dal comune il pagamento di contributi consortili per gli anni successivi al 1991. In origine erano stati impugnati davanti al giudice amministrativo atti comunali che avevano liquidato solo il contributo per l'anno 1991 nella misura di £ 100 per abitante sulla base dello statuto originario. Dopo una pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione ordinaria, il giudizio fu riassunto davanti al tribunale, dove il consorzio chiese in via principale una somma quale quota di partecipazione alle perdite e, in subordine, contributi consortili più elevati, prima nella misura di £ 500 per abitante e poi, in ulteriore subordine, nella misura di £ 100 per abitante. Il tribunale condannò il comune a una somma molto più alta; in appello il comune ottenne una riduzione della condanna, perché la corte territoriale ritenne che il contributo dovesse essere quantificato in £ 100 per abitante e non in £ 500, escludendo che la delibera che aveva portato l'aumento a £ 500 potesse essere utilizzata senza la sua produzione in giudizio e valorizzando la successiva delibera che aveva sostituito la precedente, poi annullata in sede giurisdizionale. Il consorzio ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2735 c.c. per avere la corte d'appello escluso il rilievo di una confessione stragiudiziale del comune circa l'esistenza e il contenuto della delibera n. 9/82; 2) violazione degli artt. 342, 112 e 345 c.p.c., sostenendo che l'appello del comune sarebbe stato privo di specifici motivi, che la corte d'appello avrebbe pronunciato su una questione non devoluta e che sarebbe stata introdotta in appello una questione nuova; 3) erronea applicazione dei principi sull'annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi, assumendo che, annullata la delibera sostitutiva, sarebbe necessariamente rivissuta la delibera originaria che prevedeva il contributo di £ 500 per abitante.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili: il primo perché non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, che non si è limitata a negare la prova dell'esistenza della delibera, ma ha ritenuto che, anche a volerla considerare esistente, non fosse utilizzabile per la quantificazione del contributo in presenza della successiva delibera sostitutiva e della mancata produzione degli atti; il terzo perché il ricorrente si limita a contrapporre la propria lettura della vicenda a quella della corte territoriale, sollecitando una nuova valutazione di merito. Il secondo motivo è ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: è inammissibile quanto alla dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., perché in realtà si contestava il merito delle censure d'appello e non la loro specificità; è infondato quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice d'appello può fondare la decisione anche su ragioni logicamente e giuridicamente connesse alle censure proposte; è inammissibile quanto alla violazione dell'art. 345 c.p.c., per difetto di specificità, non essendo state individuate con precisione le asserite domande o eccezioni nuove. Nessuna statuizione è adottata sulle spese, poiché il comune non ha svolto difese. È inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2735 c.c.

    La dedotta confessione stragiudiziale non può essere valorizzata se non incide sulla reale ratio della decisione di merito, la quale si fonda sulla diversa questione della rilevanza giuridica delle delibere successive e del loro rapporto reciproco.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando, sotto il paravento della mancanza di specificità dei motivi di appello, in realtà si contesta la valutazione di merito compiuta dal giudice di secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    L'effetto devolutivo dell'appello consente al giudice di secondo grado di decidere anche sulla base di ragioni connesse a quelle dedotte, purché resti entro il tema devoluto e non superi i punti coperti da giudicato interno.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione di novità della questione è inammissibile se non viene specificato quali domande o eccezioni nuove, non rilevabili d'ufficio, sarebbero state introdotte per la prima volta in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure sono formulate come violazione di legge, ma vengono scrutinati anche il loro effettivo contenuto e la loro specificità, per distinguere tra errores in iudicando e contestazioni di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se colpisce una premessa non decisiva o un argomento incidentale, è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo sostitutivo non comporta automaticamente, sul piano processuale, che il giudice debba considerare rivissuto l'atto precedente, specie quando la decisione di merito valorizzi anche la volontà dell'ente di rimuovere il precedente assetto e la mancata produzione degli atti precluda ulteriori accertamenti sul loro rapporto.
  • In appello il giudice può fondare la decisione anche su ragioni giuridiche logicamente connesse ai motivi di gravame, senza violare l'art. 112 c.p.c., purché resti nel perimetro della questione devoluta.
  • La censura di novità della domanda o dell'eccezione in appello richiede una precisa individuazione dell'atto o della difesa che sarebbe stata proposta per la prima volta; una deduzione generica è inammissibile.
  • Quando il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa degli atti e delle risultanze istruttorie, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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