Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con riprese a IRES, IRAP e IVA concernenti, tra l’altro, costi, sopravvenienze passive e perdite su crediti ritenuti indeducibili, nonché IVA ritenuta indetraibile. La società contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo un primo accoglimento solo parziale in CTP, la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto quello incidentale della società, qualificando il rapporto con un’altra società come somministrazione di manodopera e non come appalto di servizi, e ritenendo non provati i presupposti per la deducibilità delle sopravvenienze passive/perdite su crediti. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla somministrazione di lavoro, sull’IVA e sull’IRAP, sostenendo che il rapporto fosse un appalto e non somministrazione; 2) violazione delle norme fiscali in tema di detraibilità IVA e deducibilità IRAP, assumendo che le somme pagate non fossero il mero costo del personale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in una sentenza civile che avrebbe qualificato il rapporto come appalto; 4) violazione delle norme TUIR sulle sopravvenienze passive/perdite su crediti, per avere la CTR richiesto infruttuosi tentativi di recupero e non valorizzato una lettera di un avvocato sull’irreperibilità dei debitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e per richiesta sostanziale di rivalutazione del merito, i motivi sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sull’omesso esame della sentenza civile, osservando che la ricorrente non aveva trascritto o allegato il contratto né la decisione invocata e non aveva denunciato in modo puntuale la violazione dei canoni ermeneutici. Ha poi ritenuto infondato il motivo fiscale relativo a IVA e IRAP, perché, accertata la natura di somministrazione di manodopera, il contratto era nullo e, secondo giurisprudenza consolidata, ne derivava l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi. Infine, ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il motivo sulle sopravvenienze passive/perdite su crediti: la CTR aveva correttamente richiesto la prova di tentativi infruttuosi di recupero e la valutazione di irrilevanza della lettera prodotta costituiva apprezzamento di merito non censurabile come violazione di legge. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 20 e 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
richiamati dalla ricorrente per sostenere che il rapporto fosse un appalto di servizi e non una somministrazione di manodopera; la Corte non ne ha accolto la lettura perché la censura era inammissibile e comunque la CTR aveva accertato la somministrazione.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la detraibilità IVA; la Corte ha confermato l’indetraibilità in presenza di somministrazione di manodopera ritenuta nulla.
artt. 5 e 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati per la deducibilità IRAP; la Corte ha confermato l’indeducibilità dei costi derivanti dal contratto qualificato come somministrazione nulla.
art. 8, comma 35, l. 11 marzo 1988, n. 67
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla fiscalità del rapporto di lavoro somministrato/appalto.
art. 26 bis l. 24 giugno 1997, n. 196
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla qualificazione del rapporto e sugli effetti fiscali.
art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato come norma sulla deducibilità delle sopravvenienze passive/perdite su crediti; la Corte ha ritenuto corretta l’esigenza di prova di tentativi di recupero.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato come norma sulla deducibilità dei componenti negativi; la Corte ha confermato il principio per cui le perdite su crediti richiedono prova del recupero infruttuoso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per i motivi di violazione di legge; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure e, per una parte, ha rilevato che esse tendevano a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato il motivo generico e inammissibile.
richiamati come canoni legali di interpretazione contrattuale, la cui violazione deve essere specificamente dedotta con puntuale indicazione dello scostamento del giudice di merito.
richiamato per la memoria depositata nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto negoziale come appalto o somministrazione di manodopera è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione, la censura è ammissibile solo se si denuncia in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale e si indica puntualmente in che modo il giudice se ne sia discostato.
- La mera contrapposizione tra l’interpretazione del contratto proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non integra una valida censura di legittimità.
- Per dedurre in cassazione un vizio di omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare con precisione il fatto storico, la sua decisività e la sua effettiva discussione nel processo; la mancata trascrizione o allegazione del documento o della sentenza richiamata può rendere il motivo generico e quindi inammissibile.
- Quando un rapporto di somministrazione di manodopera viene accertato come nullo, ne conseguono, secondo l’indirizzo richiamato, l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
- Le perdite su crediti sono deducibili solo se il contribuente dimostra di avere tentato, prima della rinuncia al credito, un recupero rimasto infruttuoso; la valutazione circa l’idoneità degli elementi probatori prodotti appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- La deduzione di sopravvenienze passive e perdite su crediti richiede una prova concreta dell’infruttuoso esperimento di azioni di recupero, non essendo sufficiente una mera allegazione documentale non valorizzata come prova dal giudice di merito.
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