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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con riprese a IRES, IRAP e IVA concernenti, tra l’altro, costi, sopravvenienze passive e perdite su crediti ritenuti indeducibili, nonché IVA ritenuta indetraibile. La società contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo un primo accoglimento solo parziale in CTP, la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto quello incidentale della società, qualificando il rapporto con un’altra società come somministrazione di manodopera e non come appalto di servizi, e ritenendo non provati i presupposti per la deducibilità delle sopravvenienze passive/perdite su crediti. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla somministrazione di lavoro, sull’IVA e sull’IRAP, sostenendo che il rapporto fosse un appalto e non somministrazione; 2) violazione delle norme fiscali in tema di detraibilità IVA e deducibilità IRAP, assumendo che le somme pagate non fossero il mero costo del personale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in una sentenza civile che avrebbe qualificato il rapporto come appalto; 4) violazione delle norme TUIR sulle sopravvenienze passive/perdite su crediti, per avere la CTR richiesto infruttuosi tentativi di recupero e non valorizzato una lettera di un avvocato sull’irreperibilità dei debitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e per richiesta sostanziale di rivalutazione del merito, i motivi sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sull’omesso esame della sentenza civile, osservando che la ricorrente non aveva trascritto o allegato il contratto né la decisione invocata e non aveva denunciato in modo puntuale la violazione dei canoni ermeneutici. Ha poi ritenuto infondato il motivo fiscale relativo a IVA e IRAP, perché, accertata la natura di somministrazione di manodopera, il contratto era nullo e, secondo giurisprudenza consolidata, ne derivava l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi. Infine, ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il motivo sulle sopravvenienze passive/perdite su crediti: la CTR aveva correttamente richiesto la prova di tentativi infruttuosi di recupero e la valutazione di irrilevanza della lettera prodotta costituiva apprezzamento di merito non censurabile come violazione di legge. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto negoziale come appalto o somministrazione di manodopera è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione, la censura è ammissibile solo se si denuncia in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale e si indica puntualmente in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • La mera contrapposizione tra l’interpretazione del contratto proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non integra una valida censura di legittimità.
  • Per dedurre in cassazione un vizio di omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare con precisione il fatto storico, la sua decisività e la sua effettiva discussione nel processo; la mancata trascrizione o allegazione del documento o della sentenza richiamata può rendere il motivo generico e quindi inammissibile.
  • Quando un rapporto di somministrazione di manodopera viene accertato come nullo, ne conseguono, secondo l’indirizzo richiamato, l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
  • Le perdite su crediti sono deducibili solo se il contribuente dimostra di avere tentato, prima della rinuncia al credito, un recupero rimasto infruttuoso; la valutazione circa l’idoneità degli elementi probatori prodotti appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
  • La deduzione di sopravvenienze passive e perdite su crediti richiede una prova concreta dell’infruttuoso esperimento di azioni di recupero, non essendo sufficiente una mera allegazione documentale non valorizzata come prova dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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