Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare concluso tra una società utilizzatrice e la società concedente, relativo a un immobile che era stato oggetto di contestazioni sia per il valore attribuito in contratto sia per la legittimità di alcune clausole e del tasso applicato. Gli attori avevano chiesto l’accertamento della nullità del contratto di leasing per presunta sottostima del bene, per asserita usurarietà del rapporto e per la vessatorietà della clausola di recesso nel successivo contratto di locazione stipulato con un diverso soggetto, oltre alla condanna della concedente al risarcimento dei danni e alla declaratoria di inefficacia delle fideiussioni rilasciate dai garanti. In via riconvenzionale, la concedente aveva domandato il pagamento dei canoni scaduti e non versati, ottenendo in primo e secondo grado la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento di euro 116.885,22 oltre interessi moratori. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: il primo sosteneva che, essendo l’immobile stato restituito nelle more, vi sarebbe stata cessazione della materia del contendere o comunque non sarebbe stato più dovuto alcun importo prima della vendita o riallocazione del bene, invocando anche la disciplina sopravvenuta sul leasing; i motivi secondo, terzo e quarto denunciavano la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust, richiamando i provvedimenti della Banca d’Italia del 1994 e del 2005 e sostenendo alternativamente la nullità totale o parziale delle garanzie perché conformi a intese ABI restrittive della concorrenza. La Corte di appello aveva già escluso la nullità del contratto di leasing e la violazione della buona fede nel recesso esercitato dal locatario nel rapporto di sublocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi, letti congiuntamente, introducevano questioni non trattate dal giudice di appello: da un lato, il rapporto tra restituzione dell’immobile, pagamento dei canoni scaduti e disciplina del leasing; dall’altro, la validità delle fideiussioni sotto il profilo antitrust. Poiché tali questioni non risultavano dedotte nei precedenti gradi, era onere dei ricorrenti dimostrarne la tempestiva proposizione nel merito, indicando specificamente gli atti processuali in cui erano state sollevate. La Corte ha altresì osservato che i motivi difettavano di autosufficienza, non essendo indicato dove e quando le questioni fossero state prospettate nei gradi precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di violazione di legge non consente di prospettare per la prima volta in cassazione questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito.
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 2, comma 3, lettera a), L. n. 287/1990
richiamato dai ricorrenti come parametro della dedotta nullità antitrust delle fideiussioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, ossia non comprese nel thema decidendum dei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio.
- Quando si censura in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare e dimostrare di averla tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio, indicando gli specifici atti processuali in cui ciò è avvenuto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se la doglianza presuppone fatti o questioni processuali anteriori, è necessario indicarne in modo puntuale la sede di deduzione nel giudizio di merito.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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