Cassazione Civile, Ordinanza n. 21426/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing finanziario immobiliare. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione di diritto del contratto, ordinato alla società utilizzatrice il rilascio dell'immobile e respinto le domande riconvenzionali. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo valida la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, consentiva alla concedente di trattenere i canoni già percepiti fino alla risoluzione, con scomputo del ricavato della futura vendita o rilocazione del bene, ovvero del valore commerciale in assenza di tali eventi. La società utilizzatrice ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1370, 1383, 1385 e 1526 c.c., sostenendo che la clausola n. 20.3 dovesse essere interpretata in coerenza con la comune intenzione delle parti e con la funzione traslativa del leasing, e che la sua corretta lettura avrebbe imposto di dichiararne la nullità per contrasto con l'art. 1526 c.c. e per indebita duplicazione tra penale e corrispettivo. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c., assumendo che la clausola consentisse alla concedente di ottenere sia la prestazione principale sia la penale, in violazione del divieto di cumulo. In memoria la ricorrente invoca inoltre la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017, sostenendo che, poiché il contratto era stato risolto prima dell'entrata in vigore della legge, ma i suoi effetti non si erano ancora esauriti, essa dovesse applicarsi comunque. La resistente eccepisce il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Aggiunge altresì la statuizione sull'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ritiene che le censure, pur formalmente rivolte a norme di interpretazione e a disposizioni sulla clausola penale e sul leasing traslativo, si risolvano nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo errore di diritto. Inoltre richiama l'orientamento consolidato secondo cui è valida, perché non manifestamente eccessiva, la clausola del leasing traslativo che consente al concedente di trattenere i canoni riscossi, detraendo quanto ricavato dalla vendita o rilocazione del bene, oppure il valore commerciale dello stesso. La memoria sulla disciplina della l. n. 124/2017 è ritenuta non decisiva, poiché la clausola interpretata in appello risulta comunque coerente con il comma 138 dell'art. 1 della legge citata, mentre la norma non opera retroattivamente.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione del contratto invocato dalla ricorrente; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a contestare l'accertamento di merito sul contenuto della clausola.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio sistematico di interpretazione contrattuale invocato dalla ricorrente.
art. 1370 c.c.
Richiamato quale criterio contro l'autore della clausola, invocato dalla ricorrente.
art. 1383 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la clausola consentisse un indebito cumulo tra prestazione principale e penale.
art. 1384 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la manifesta eccessività della penale; la Corte lo menziona nel quadro della censura, ma rileva la validità della clausola secondo il consolidato orientamento.
art. 1385 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella lettura della clausola contrattuale.
art. 1526 c.c.
La Corte ribadisce che, nel leasing traslativo, è coerente con questa previsione la clausola che attribuisce al concedente i canoni riscossi con detrazione del ricavato della vendita o della rilocazione del bene, ovvero del suo valore commerciale, poiché non manifesta eccessività della penale.
art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
La Corte d'appello aveva escluso che la controversia fosse soggetta alla condizione di procedibilità ivi prevista; tale statuizione è richiamata senza essere oggetto decisivo della pronuncia di legittimità.
art. 1, commi 136-140, L. 4 agosto 2017, n. 124
La Corte afferma che la disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge non ha effetti retroattivi e che il comma 138 si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che si limiti a contrapporre un'interpretazione del contratto a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile se non denuncia un vero errore di diritto o un vizio della motivazione nei limiti consentiti.
- Nel leasing traslativo, è compatibile con l'art. 1526 c.c. la clausola che, in caso di risoluzione, consenta al concedente di trattenere i canoni riscossi, detraendo il ricavato della vendita o della rilocazione del bene, ovvero il suo valore commerciale, quando la clausola persegua una funzione risarcitoria e non comporti una penale manifestamente eccessiva.
- La disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 sul leasing finanziario non ha efficacia retroattiva; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.
- Ai fini della validità della clausola penale nel contesto del leasing, il giudizio di eccessività va compiuto considerando l'equilibrio complessivo tra canoni trattenuti e importi da restituire o scomputare, in modo da evitare un indebito arricchimento del concedente.
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