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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013, sostenendo che per i c.d. immobili-merce non fosse dovuta l'imposta già per il 2012, in quanto tali beni non producevano reddito, erano iscritti tra le rimanenze e non erano locati. In Cassazione deduceva, con un primo motivo, violazione di legge e mancata interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina IMU, invocando gli artt. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 102/2013, nonché gli artt. 3 e 53 Cost. e l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, per ottenere l'applicazione dell'esenzione anche al periodo 2012. Con un secondo motivo, subordinato, sollevava questione di legittimità costituzionale della medesima disciplina nella parte in cui l'esenzione per gli immobili-merce decorreva solo dal 1 gennaio 2014 e non era estesa ai due anni precedenti, per asserita violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la disciplina invocata introduce una agevolazione/esenzione fiscale di stretta interpretazione e rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale ha espressamente previsto una decorrenza dal 1 gennaio 2014 per l'esenzione IMU degli immobili-merce. Ha quindi escluso che il giudice potesse estendere retroattivamente il beneficio ai periodi anteriori, non ravvisando alcuna violazione degli artt. 3 e 53 Cost. né spazio per una interpretazione costituzionalmente orientata idonea a sovvertire la scelta legislativa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011

    La norma viene letta nel senso che l'esenzione IMU per gli immobili-merce decorre solo dal 1 gennaio 2014 e non opera retroattivamente per anni precedenti.

  • art. 2, comma 2, lett. a), d.l. n. 102/2013

    Ha introdotto l'esenzione IMU per gli immobili-merce a decorrere espressamente dal 1 gennaio 2014.

  • art. 53 Cost.

    Non consente di imporre una estensione retroattiva dell'agevolazione fiscale, trattandosi di scelta rimessa al legislatore.

  • art. 3 Cost.

    I principi di ragionevolezza e uguaglianza non limitano la discrezionalità legislativa nella fissazione della decorrenza di un'esenzione fiscale.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    È invocato dalla ricorrente a tutela del patrimonio, ma il ricorso è comunque ritenuto infondato.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato nella valutazione di manifesta infondatezza della questione costituzionale.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato nella valutazione di manifesta infondatezza della questione costituzionale.

  • art. 13, commi 2 e 9-bis, d.l. n. 201/2011

    Richiamati nella valutazione di manifesta infondatezza della questione costituzionale e nella conferma della non retroattività dell'esenzione.

  • art. 8, commi 1, 2 e 9, d.lgs. n. 23/2011

    Richiamati per escludere l'estensione retroattiva del beneficio fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o retroattiva oltre la decorrenza espressamente fissata dal legislatore.
  • La discrezionalità del legislatore in materia di politica fiscale consente di individuare requisiti, presupposti e decorrenza temporale dei benefici tributari, purché non ricorra una palese irragionevolezza costituzionale.
  • I principi di uguaglianza e capacità contributiva non impongono, di per sé, l'estensione retroattiva di un'esenzione fiscale prevista solo per periodi successivi.
  • Il giudice non può sostituirsi al legislatore mediante una interpretazione costituzionalmente orientata che, di fatto, introduca un trattamento fiscale più favorevole per periodi non coperti dalla norma.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propria (IMU)Contenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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