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Legge

LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

Normativa italiana097G0227Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, oggi in gran parte abrogata, interveniva su contratto a termine, part-time, formazione professionale, tirocini, lavori socialmente utili, contratti di riallineamento e misure per il Mezzogiorno. Molte disposizioni avevano natura temporanea o erano legate a decreti attuativi e fondi del 1997; diversi articoli risultano poi abrogati.

Disciplina del lavoro a termine, orario di lavoro, tirocini, formazione, lavori socialmente utili e misure per l’occupazione

Disciplina del lavoro e misure occupazionali (quadro generale)

Il provvedimento interveniva in modo organico su diverse materie del mercato del lavoro: contratto a tempo determinato, orario ridotto e part-time, formazione professionale, tirocini, lavori socialmente utili, contratti di riallineamento retributivo e interventi straordinari per l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno. Molte disposizioni erano collegate a decreti attuativi, fondi dedicati e termini temporali ristretti; gran parte della legge risulta oggi abrogata.

Disposizioni abrogate e regime transitorio

Gli articoli da 1 a 11 risultano abrogati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In relazione a tale abrogazione, alcune clausole dei contratti collettivi nazionali conservavano temporaneamente efficacia fino alla scadenza dei contratti, limitatamente alla determinazione contrattuale delle esigenze temporanee che consentivano la somministrazione di lavoro a termine; altre restavano efficaci fino a diversa determinazione delle parti o recesso unilaterale.

Risultano inoltre abrogati, tra gli altri:

  • l’articolo 16, dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167;
  • una lettera dell’articolo 17, successivamente abrogata dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • l’articolo 14, per effetto del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297;
  • un comma dell’articolo 13, abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61;
  • un comma dell’articolo 23, abrogato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Contratto a tempo determinato

La disciplina sanzionatoria prevedeva che, se il rapporto continuava oltre la scadenza del termine, il datore di lavoro dovesse corrispondere una maggiorazione retributiva giornaliera del 20% fino al decimo giorno e del 40% per i giorni successivi. Il superamento di determinati limiti temporali comportava la conversione del rapporto a tempo indeterminato:

  • oltre il 20° giorno, per contratti di durata inferiore a sei mesi;
  • oltre il 30° giorno, negli altri casi.

Era inoltre prevista la conversione a tempo indeterminato se il lavoratore veniva riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto inferiore a sei mesi, oppure entro 20 giorni se il contratto era di durata superiore a sei mesi. In caso di due assunzioni successive a termine, il rapporto si considerava a tempo indeterminato dalla data del primo contratto.

Orario di lavoro e part-time

L’orario normale di lavoro veniva fissato in 40 ore settimanali, con possibilità per i contratti collettivi nazionali di prevedere una durata minore e di riferire l’orario normale alla media su un periodo non superiore all’anno.

In via transitoria, in attesa della nuova normativa sui tempi di lavoro e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni sul superamento delle 48 ore settimanali.

Il provvedimento prevedeva inoltre misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive per favorire il ricorso a forme di orario ridotto e al part-time. Tali misure dovevano essere definite con decreto ministeriale entro 60 giorni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e potevano essere articolate per fasce orarie. Nei primi due anni l’intervento era destinato prioritariamente ai casi di:

  • nuove assunzioni a tempo indeterminato che incrementassero l’organico;
  • trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale nell’ambito di processi di gestione degli esuberi.

Erano previste aliquote maggiorate di riduzione contributiva per specifiche ipotesi di part-time, tra cui imprese in aree depresse, lavoratori prossimi alla pensione con contestuale assunzione di giovani, rientro al lavoro di lavoratrici inattive da almeno due anni, impieghi in settori ambientali e culturali, e imprese che avessero realizzato interventi di risparmio energetico e uso di energie alternative.

I benefici risultavano cumulabili con quelli previsti da altra disciplina agevolativa e l’onere era limitato alle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione, con un tetto specifico per il primo anno.

Occupazione nel settore della ricerca

La legge prevedeva l’assegnazione prioritaria di una quota annuale di risorse, a favore di piccole e medie imprese, imprese artigiane e soggetti equiparati, per contributi destinati all’avviamento di diplomati universitari, laureati e dottori di ricerca in attività di ricerca mediante contratti subordinati a termine, anche part-time, nell’ambito di progetti di durata predeterminata.

In via sperimentale, enti pubblici di ricerca e università potevano assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca presso imprese e soggetti equiparati, mantenendo il rapporto con l’ente di provenienza. Il distacco poteva durare fino a 4 anni, rinnovabile una sola volta, ed era subordinato a richiesta dell’impresa, assenso dell’interessato e intese che disciplinassero funzioni e modalità di inserimento.

Era anche prevista la possibilità di contributi integrativi per coprire, in sostituzione del personale distaccato, l’assunzione a termine di nuovi laureati o dottori di ricerca per attività di ricerca.

Contratto di formazione e lavoro

La disciplina del contratto di formazione e lavoro veniva modificata per includere gli enti pubblici di ricerca tra i soggetti interessati. Nelle aree dell’obiettivo n. 1 del regolamento comunitario richiamato, la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato comportava, per i 12 mesi successivi, il mantenimento di specifiche agevolazioni; in caso di licenziamento illegittimo nel periodo, il datore di lavoro era tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti.

La Commissione regionale per l’impiego poteva inoltre deliberare l’inserimento mirato di soggetti portatori di handicap mediante contratto di formazione e lavoro, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

Riordino della formazione professionale

La legge definiva principi e criteri generali per una riforma della formazione professionale, con l’obiettivo di integrare il sistema formativo con scuola, università e lavoro e di semplificare la disciplina. I principi includevano:

  • valorizzazione della formazione come strumento di qualità dell’offerta di lavoro, competitività e occupazione;
  • uso generalizzato di stage per raccordare formazione e lavoro;
  • svolgimento delle attività da parte di regioni e province anche in convenzione con istituti scolastici e enti privati qualificati;
  • funzioni propositive del Ministero del lavoro sulla certificazione delle competenze;
  • misure per formazione, mobilità e ristrutturazione degli enti di formazione;
  • semplificazione delle procedure e possibile sostituzione di garanzie fideiussorie;
  • abrogazione delle norme incompatibili.

Le disposizioni regolamentari attuative dovevano essere emanate entro 6 mesi tramite decreti adottati secondo la procedura prevista dalla legge n. 400 del 1988.

Era inoltre istituito un fondo di rotazione per la gestione degli anticipi e acconti a valere su risorse comunitarie e cofinanziamenti nazionali, alimentato da contributi dei soggetti attuatori e, per il 1997, da uno stanziamento specifico. Il fondo serviva anche a rimborsare organismi comunitari e nazionali in caso di responsabilità sussidiaria dello Stato membro. Un decreto ministeriale entro 60 giorni doveva disciplinare amministrazione, gestione e aliquota del contributo privato.

Tirocini formativi e di orientamento

La legge disciplinava i tirocini e gli stage per favorire l’alternanza tra studio e lavoro e l’orientamento professionale di soggetti che avessero assolto l’obbligo scolastico.

Le linee essenziali erano:

  • promozione da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro dotati di requisiti predeterminati;
  • attuazione nell’ambito di progetti di orientamento e formazione, con priorità ai programmi regionali;
  • svolgimento sulla base di convenzioni tra soggetti promotori e datori di lavoro;
  • durata massima di 12 mesi, elevata a 24 mesi per persone con handicap;
  • obbligo di assicurazione INAIL e responsabilità civile, nonché presenza di un tutor;
  • attribuzione di crediti formativi per le attività svolte;
  • possibilità di rimborso, nei limiti delle risorse disponibili, degli oneri connessi a tirocini per giovani del Mezzogiorno presso imprese di altre regioni, compresi vitto e alloggio se previsti;
  • computabilità dei soggetti con handicap ai fini della legge n. 482 del 1968, se il tirocinio era finalizzato all’occupazione e convenzionato secondo la normativa richiamata.

Regioni a statuto speciale e province autonome

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitavano, nelle materie relative ai contratti di formazione e lavoro, alla formazione professionale e ai tirocini, le competenze previste dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Lavori socialmente utili e ricerca

La legge autorizzava finanziamenti per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e ne estendeva l’applicazione anche a progetti di ricerca degli enti pubblici, finalizzati all’utilizzo di ricercatori e tecnici beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o mobilità. Per taluni lavoratori senza altre tutele previdenziali, la durata del progetto poteva arrivare a 24 mesi.

Erano previste anche risorse per la costituzione di società miste e per le attività ad esse affidate, con una quota destinata alla partecipazione al capitale sociale.

Ulteriori disposizioni modificavano la disciplina dei lavori socialmente utili, tra cui:

  • possibilità di utilizzare nell’esercizio successivo le risorse non impegnate;
  • inserimento automatico dei lavoratori nelle liste regionali di mobilità durante l’utilizzo nei lavori socialmente utili;
  • obblighi di comunicazione alla Commissione regionale per l’impiego da parte di INPS e imprese.

Era infine prevista una delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili, con individuazione dei settori prioritari, criteri di accesso, assegnazione, trattamento economico, armonizzazione previdenziale e coordinamento organizzativo.

Contratti di riallineamento retributivo

Il provvedimento modificava la disciplina dei contratti di riallineamento retributivo per le imprese operanti in determinati territori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva.

Tra gli effetti principali:

  • sospensione della condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo previsto dalla normativa previgente;
  • sospensione dei procedimenti esecutivi in corso fino al riallineamento;
  • estinzione dei reati e delle sanzioni amministrative legati a contributi e premi, salvo i giudizi pendenti promossi dai lavoratori per la parità di trattamento retributivo;
  • disciplina speciale per ritenute fiscali, dichiarazioni integrative e versamenti senza sanzioni e interessi entro 60 giorni dal termine finale per stipulare gli accordi;
  • esclusione della rivalsa sui percettori e inutilizzabilità delle dichiarazioni integrative come titolo di deducibilità fiscale;
  • estinzione dei giudizi pendenti, a determinate condizioni documentali;
  • interpretazione autentica del criterio di calcolo dei contributi previdenziali, con progressivo adeguamento ai minimi, e possibilità di accrediti figurativi a carico del Fondo per l’occupazione;
  • riconoscimento, al riallineamento definitivo, degli incentivi previsti per le nuove occupazioni.

I termini di applicazione decorrevano dalla data di entrata in vigore della legge.

Soci lavoratori di cooperative

Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro venivano richiamate le norme sulla tutela dei crediti di lavoro e sulla liquidazione dei relativi trattamenti; i contributi già versati prima dell’entrata in vigore restavano validi. I contributi rimborsati dovevano essere restituiti dagli organismi cooperativi all’ente previdenziale entro 90 giorni.

I soci lavoratori erano inoltre assoggettati, con alcune eccezioni, all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, con estensione delle relative prestazioni ai settori non agricoli e agricoli. L’iscrizione nelle liste di collocamento per accedere alle prestazioni non comportava perdita della qualità di socio.

La disciplina si estendeva anche all’indennità di mobilità e al trattamento speciale di disoccupazione edile per i soci lavoratori delle cooperative operanti nei settori interessati, subordinando la procedura di mobilità all’approvazione assembleare del programma.

Le disposizioni avevano carattere transitorio, fino all’emanazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

Politiche per il lavoro e finanziamenti

Per finanziare politiche attive del lavoro, il Ministro del tesoro era autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento totalmente a carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme affluivano al bilancio dello Stato e venivano ripartite alle amministrazioni competenti con decreto ministeriale, sulla base della deliberazione CIPE.

La società per l’imprenditorialità giovanile poteva istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi e costituire società regionali mantenendo la maggioranza del capitale per almeno due anni.

I contratti di programma potevano riguardare anche il settore turistico.

Interventi straordinari per giovani inoccupati nel Mezzogiorno

La legge delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo per un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro da attuare entro il 31 dicembre 1997 in specifiche regioni del Mezzogiorno e in ulteriori province ad alta disoccupazione.

Il piano era destinato a giovani tra 21 e 32 anni in cerca di prima occupazione, iscritti da oltre 30 mesi nelle liste di collocamento. Doveva garantire:

  • riparto territoriale delle risorse in base alla disoccupazione giovanile di lunga durata;
  • equilibrio tra lavori di pubblica utilità e borse di lavoro;
  • durata massima di 12 mesi;
  • avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani entro il 31 dicembre 1997.

Per i lavori di pubblica utilità, il decreto avrebbe dovuto prevedere interventi in settori sociali, ambientali, culturali e infrastrutturali, con possibilità di ricorso a interventi sostitutivi in caso di inerzia. I progetti dovevano essere presentati entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo e prevedere nuove attività stabili e contenuti formativi funzionali all’inserimento lavorativo.

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