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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e sanzioni relativo all'anno 2012. Il ricorso era affidato a un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice d'appello aveva ritenuto nullo l'atto impositivo per difetto di valida sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato. La CTR aveva reputato insufficiente la delega di firma, qualificandola come ordine di servizio a efficacia interna, e aveva anche valorizzato la mancata allegazione della delega all'avviso e la mancata indicazione dei relativi estremi. L'amministrazione ha invece sostenuto che la delega di firma era esistente ed era stata prodotta in giudizio; si trattava di un ordine di servizio che individuava il funzionario legittimato alla sottoscrizione in base alla qualifica e all'importo degli accertamenti, senza necessità di menzione nell'atto né di indicazione nominativa del delegato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, in materia di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la delega conferita dal dirigente ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che può essere conferita anche mediante ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, della durata della delega o della sua menzione nell'atto. È sufficiente l'esistenza in fatto della delega e la possibilità di verificarne ex post la corrispondenza con il soggetto firmatario. Poiché la CTR aveva annullato l'atto sulla base di un errato presupposto giuridico, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente apposta dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega rilevante nel caso è una delega di firma e può essere provata anche mediante ordine di servizio, senza necessità di indicazioni ulteriori nell'atto.

  • art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212

    La norma è stata invocata nel motivo di ricorso in relazione alla validità dell'atto impositivo, ma la Corte ha deciso la controversia facendo applicazione dei principi sulla delega di firma ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte esclude l'applicabilità della disciplina sulla delega di funzioni, chiarendo che alla delega di firma non si applicano i requisiti di temporaneità e specifica motivazione previsti per le deleghe di funzioni.

  • art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate

    Richiamato come base dei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente nell'organizzazione interna dell'ufficio, a fondamento della delega di firma.

  • art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000

    Richiamato insieme allo Statuto dell'Agenzia per delineare lo schema organizzativo interno che consente la delega di firma mediante ordini di servizio.

Massime di principio

  • In tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la delega rilasciata dal dirigente al funzionario non integra una delega di funzioni, ma una delega di firma, con mero rilievo interno all'organizzazione dell'ufficio.
  • Ai fini della validità dell'avviso di accertamento non è necessaria la menzione della delega nell'atto né l'indicazione nominativa del delegato, purché la delega esista in fatto e sia verificabile la corrispondenza tra firmatario e soggetto legittimato.
  • La delega di firma può essere conferita anche tramite ordine di servizio che individui il funzionario per qualifica o per criteri organizzativi oggettivi, senza che ciò comporti nullità dell'atto impositivo.
  • Alla delega di firma non si applicano i requisiti propri della delega di funzioni, come temporaneità e specifica motivazione; ciò che rileva è la riconducibilità dell'atto all'organo competente attraverso l'organizzazione interna dell'ufficio.

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