Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di una società, su richiesta del pubblico ministero, dopo una segnalazione proveniente dallo stesso tribunale. La società ha proposto reclamo alla corte d'appello, che lo ha rigettato. In cassazione la società ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza di fallimento per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 7 l.fall., sostenendo che il tribunale, avendo segnalato i fatti al pubblico ministero e poi pronunciato il fallimento su richiesta di quest'ultimo, avrebbe compromesso il principio di terzietà; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme fallimentari e dell'art. 133 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse valorizzato la domanda di concordato preventivo presentata dalla società dopo la dichiarazione di fallimento; con il terzo ha censurato l'accertamento dello stato di insolvenza, sostenendo che la corte territoriale avesse trascurato elementi patrimoniali e urbanistici idonei a dimostrare un patrimonio immobiliare ampiamente capiente rispetto ai debiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la nullità dedotta non risultava essere stata proposta nel reclamo, con conseguente sanatoria del vizio; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del tribunale non viola, per ciò solo, il principio di terzietà. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la domanda di concordato preventivo era stata depositata solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e che, una volta intervenuta la pubblicazione/iscrizione della sentenza, il fallito perde la disponibilità dei beni e non può più proporre concordato. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva fondato lo stato d'insolvenza non sul mero squilibrio contabile tra attivo e passivo, ma sull'incapacità strutturale della società di far fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, valorizzando l'assenza di redditività dell'impresa, la cessazione di fatto dell'attività e l'indimostrata pronta liquidabilità degli immobili. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto sul piano processuale con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il principio di terzietà del giudice non risulta violato dal solo fatto che il tribunale, dopo una precedente iniziativa istruttoria o segnalazione, trasmetta gli atti al pubblico ministero e poi sia nuovamente investito della richiesta di fallimento.
Consente al tribunale fallimentare, in mancanza di decisione nel merito, di trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché valuti se richiedere la dichiarazione di fallimento.
La sentenza dichiarativa di fallimento è soggetta a reclamo; i vizi della sentenza o degli atti antecedenti devono essere dedotti in tale sede e non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione.
Lo stato d'insolvenza delle società non in liquidazione va desunto dalla incapacità strutturale di operare sul mercato e di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, non dal solo rapporto tra attivo e passivo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti temporali e agli effetti del fallimento e alla successiva domanda di concordato preventivo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del concordato preventivo e alla sua proponibilità dopo la dichiarazione di fallimento.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del concordato preventivo e alla sua proponibilità dopo la dichiarazione di fallimento.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del concordato preventivo e alla sua proponibilità dopo la dichiarazione di fallimento.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte osserva che la pubblicazione/iscrizione della sentenza fallimentare ne determina immediatamente gli effetti, senza che rilevi l'indicazione dell'ora di deposito.
I vizi processuali possono incidere sulla sentenza come effetto della nullità degli atti antecedenti, ma devono essere fatti valere nei modi e termini del mezzo di impugnazione esperibile.
I vizi rilevabili d'ufficio nel corso del grado devono comunque essere dedotti nel mezzo di impugnazione contro la decisione conclusiva.
La nullità degli atti antecedenti può riflettersi sulla sentenza, ma resta soggetta alle regole di deduzione proprie dell'impugnazione.
Le nullità si convertono in motivi di gravame della sentenza che definisce il giudizio e, se non dedotte nel mezzo di impugnazione pertinente, non possono essere fatte valere successivamente in cassazione.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancata deduzione tempestiva o per difetto di confronto con la decisione impugnata.
Utilizzato per denunciare nullità processuali, ma la Corte ha escluso la deducibilità in cassazione di vizi non fatti valere nel reclamo.
Richiamato per il vizio di motivazione, ma il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le nullità della sentenza o degli atti processuali anteriori, anche se in astratto rilevabili d'ufficio, devono essere dedotte nel mezzo di impugnazione previsto per la decisione che definisce il giudizio; se non sono fatte valere nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del tribunale fallimentare, ai fini di una possibile richiesta di fallimento, non viola di per sé il principio di terzietà del giudice.
- Dopo la pubblicazione o iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, gli effetti della decisione si producono immediatamente e il debitore già fallito non può proporre validamente domanda di concordato preventivo.
- Per la dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, lo stato d'insolvenza non si accerta mediante il solo raffronto contabile tra attivo e passivo, ma verificando se l'impresa sia concretamente in grado di continuare a operare sul mercato e di soddisfare con mezzi ordinari e regolari le proprie obbligazioni.
- Ai fini dell'insolvenza rilevano anche il venir meno della redditività dell'impresa, la cessazione di fatto dell'attività e l'assenza di pronta liquidabilità dei beni sociali; il dato patrimoniale va apprezzato in funzione della concreta capacità dell'impresa di far fronte tempestivamente ai debiti.
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