Cassazione Civile, Ordinanza n. 16719/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento relativa a 20 cartelle di pagamento e a un accertamento esecutivo, deducendo: l’inesistenza o nullità della notifica dell’intimazione perché eseguita via PEC da un indirizzo dell’agente della riscossione non presente nei pubblici registri; la mancata notifica degli atti presupposti; la prescrizione quinquennale dei crediti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte. In appello, però, l’agente della riscossione ha ottenuto riforma della decisione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la regolarità della notifica PEC effettuata da un indirizzo non iscritto nei registri pubblici, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto provare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 140 c.p.c. per alcune cartelle notificate a familiare convivente o per compiuta giacenza, lamentando la mancanza della prova dell’invio della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica via PEC effettuata dall’agente della riscossione da un indirizzo non risultante nei pubblici registri non determina, di per sé, nullità, poiché la disciplina speciale tributaria riferisce l’obbligo di utilizzo di indirizzi presenti nei registri al destinatario della notifica e non al mittente; inoltre, il contribuente non ha allegato concreti pregiudizi al diritto di difesa derivati dalla ricezione dell’atto da quell’indirizzo, la cui provenienza dall’Agenzia era comunque evidente. Di conseguenza, non gravava sull’amministrazione alcun onere di dimostrare il raggiungimento dello scopo della notifica. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica e gli atti del procedimento notificatorio, limitandosi a richiami generici al fascicolo di merito; ciò impediva il controllo della fondatezza della censura sulla sola base del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53
«la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi ... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi»
La Corte richiama la disciplina generale della notifica telematica, ma precisa che essa vale per le notifiche eseguite dagli avvocati e non si applica in modo identico alle notifiche dell’agente della riscossione in ambito tributario, specie quanto al requisito del mittente.
art. 60, u.c. d.P.R. n. 600/1973
È la norma speciale richiamata per le notifiche tributarie degli atti dell’agente della riscossione; l’obbligo del ricorso a un indirizzo presente nei pubblici registri è riferito al destinatario e non al mittente.
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 217/2017
Viene richiamato per individuare, a decorrere dal 15 dicembre 2013, quali siano i "pubblici elenchi" rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche.
artt. 6-bis, 6-quater e 62 d.lgs. n. 82/2005
Sono indicati come pubblici elenchi utili per le notificazioni e comunicazioni telematiche.
art. 16, comma 12, d.lgs. n. 82/2005
Richiamato tra i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni telematiche.
art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009
Richiamato tra i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni telematiche.
È evocato indirettamente nel riferimento al ReGIndE quale registro generale degli indirizzi elettronici.
È la norma invocata dall’agente della riscossione in appello per sostenere l’applicabilità del termine ordinario decennale ai crediti erariali.
È la norma di cui il ricorrente denuncia la violazione in relazione alla mancata prova dell’avviso/raccomandata informativa nelle notifiche eseguite a familiare convivente o per compiuta giacenza.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notifica via PEC effettuata dall’agente della riscossione da un indirizzo non presente nei pubblici registri non è automaticamente nulla se l’indirizzo consente comunque di identificare con chiarezza il mittente e la parte destinataria non allega un concreto pregiudizio difensivo.
- Nelle notificazioni telematiche, la regola più rigorosa sull’iscrizione nei pubblici elenchi opera in modo stringente soprattutto per l’indirizzo del destinatario; per il mittente la difformità non comporta ex se invalidità della notifica quando la provenienza dell’atto sia inequivoca.
- Chi deduce in cassazione l’irregolarità della notifica deve indicare in modo specifico quale concreto vulnus al diritto di difesa sia derivato dalla modalità notificatoria contestata; la mera allegazione di un rischio astratto non basta.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura sulla ritualità della notifica richiede la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, perché il controllo della doglianza deve essere possibile sulla sola lettura del ricorso.
- La mancata specifica allegazione e documentazione degli atti notificatori impedisce di verificare la decisività del vizio denunciato e conduce all’inammissibilità del motivo.
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