Sentenza del 17/07/2025 n. 19974 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava gli avvisi con cui erano state assoggettate a IRPEF le plusvalenze derivanti dalla cessione alla IPES Srl di quote della I.L.S. Srl, trasferite con contratti del 19 dicembre 1994 e del 12 novembre 1996. Secondo l’Ufficio, la cessione frazionata delle partecipazioni, effettuata da componenti della stessa famiglia e in assenza di valide ragioni economiche, costituiva un disegno elusivo volto a beneficiare del regime fiscale più favorevole previsto per le partecipazioni non qualificate. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: motivazione apparente della sentenza della CTR; erronea esclusione del cumulo delle quote cedute da più persone per stabilire se fosse stata trasferita una partecipazione qualificata; erronea valutazione delle ragioni economiche e dell’onere della prova in materia di elusione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 giugno 2025 depositata il 17 luglio 2025, ha dichiarato estinto il processo per le controversie relative a tre avvisi (anni 1994 e 1995), poiché i contribuenti interessati avevano aderito alle rispettive definizioni agevolate; la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri. Per gli avvisi relativi agli anni 1996 e 1997 ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non apparente; ha confermato che le cessioni effettuate da cedenti diversi non si cumulano per verificare il superamento della soglia di partecipazione qualificata, poiché la norma considera le cessioni compiute dal medesimo contribuente nell’arco di dodici mesi; ha inoltre confermato che spettava all’Amministrazione provare il disegno elusivo e l’indebito vantaggio, prova non raggiunta, mentre la CTR aveva ravvisato ragioni economiche nelle operazioni. Le spese delle controversie definite restano a carico di chi le ha anticipate; per le controversie residue l’Agenzia è stata condannata a pagare 5.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non è stata disposta l’attestazione per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 6, commi 13 e 14, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova in favore degli altri.
La definizione agevolata validamente perfezionata da un coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati coinvolti nella medesima controversia; per le controversie definite, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Art. 1, commi 186-202, della L. n. 197 del 2022, in particolare commi 198 e 202
La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova in favore degli altri.
La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato si estende agli altri; per le controversie così definite, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La censura di motivazione apparente è respinta quando la sentenza espone un percorso comprensibile, basato sulla disciplina applicabile, sui fatti rilevanti e sulla valutazione delle prove.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
Essa, pertanto, attinge pienamente la soglia del cd. "minimo costituzionale" di cui all'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, che nel quadro normativo risultante dalle modifiche apportate all' art. 360 , comma 1, n. 5) c.p.c. dall' art. 54 , comma 1, lettera b), del D.L n. 83 del 2012 , convertito in L. n. 134 del 2012 , segna il limite entro il quale è ancora ammissibile il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti.
La motivazione supera il livello costituzionale minimo quando rende riconoscibile il ragionamento seguito dal giudice e consente di comprendere le ragioni della decisione; il controllo di legittimità non permette di sostituire a tale valutazione quella di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Essa, pertanto, attinge pienamente la soglia del cd. "minimo costituzionale" di cui all'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, che nel quadro normativo risultante dalle modifiche apportate all' art. 360 , comma 1, n. 5) c.p.c. dall' art. 54 , comma 1, lettera b), del D.L n. 83 del 2012 , convertito in L. n. 134 del 2012 , segna il limite entro il quale è ancora ammissibile il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti.
Il sindacato sulla motivazione in Cassazione resta circoscritto al superamento del minimo costituzionale; la disciplina è applicabile anche al ricorso contro una sentenza pronunciata in sede di rinvio.
Dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che le cessioni cumulabili fra loro al fine di stabilire se le partecipazioni non azionarie alienate superino il limite del 10 per cento del capitale sociale, oltre il quale devono ritenersi "qualificate", sono soltanto quelle "effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi".
Per determinare se sia superata la soglia di partecipazione qualificata si cumulano le cessioni effettuate dal medesimo contribuente nell’arco di dodici mesi, anche se verso acquirenti diversi. Non si cumulano invece le cessioni di più cedenti diversi, neppure se compiute contestualmente con un unico atto.
Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997
La Corte lo richiama per individuare il regime d’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate; non amplia la regola di cumulo oltre le cessioni del singolo contribuente.
Art. 10, comma 1, della L. n. 408 del 1990, come sostituito dall’art. 28 della L. n. 724 del 1994
incombe sull'Amministrazione Finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a un indebito risparmio d'imposta, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate.
L’Amministrazione deve provare il disegno elusivo, l’uso irragionevole e artificioso degli schemi negoziali e il risparmio fiscale indebito. Il contribuente deve allegare ragioni economiche alternative o concorrenti; nel caso concreto la Corte ha confermato che la prova dell’abuso non era stata fornita.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione è richiamata quale successiva trasposizione, con modifiche, della disciplina antielusiva dell’art. 10 della L. n. 408 del 1990; la decisione applica alla controversia la disciplina vigente ratione temporis.
Nel giudizio sull’abuso del diritto, secondo il riparto dell’onere probatorio enunciato dalla Corte, l’Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi dell’elusione, mentre il contribuente deve allegare le ragioni economiche che giustificano l’operazione.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l’attestazione per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, esentata dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Le disposizioni sono richiamate a fondamento dell’esenzione dell’Amministrazione pubblica dal pagamento delle imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito, con conseguente esclusione dell’attestazione per l’ulteriore contributo.
Massime di principio
- Nel regime fiscale esaminato, la soglia di partecipazione qualificata si verifica cumulando le cessioni compiute dallo stesso cedente nell’arco di dodici mesi, anche verso acquirenti diversi. Non si sommano le quote cedute da persone diverse soltanto perché le cessioni sono contestuali o inserite nella stessa operazione.
- Per contestare un’operazione come elusiva, l’Amministrazione deve dimostrare il disegno abusivo, l’artificiosità o irragionevolezza delle modalità negoziali e l’indebito risparmio d’imposta. Il contribuente può opporre ragioni economiche alternative o concorrenti; l’esistenza di una motivazione economica concreta può escludere che l’operazione sia spiegabile soltanto con il vantaggio fiscale.
- In Cassazione, la motivazione non è apparente se consente di ricostruire le norme applicate, i fatti ritenuti decisivi e il percorso logico della decisione. La Corte non può riesaminare liberamente l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Quando una definizione agevolata è perfezionata da uno dei coobbligati, i suoi effetti possono estendersi agli altri nei termini previsti dalla specifica legge di definizione; le controversie interessate possono quindi estinguersi limitatamente agli atti definiti, mentre il giudizio prosegue per gli altri.
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