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Sentenza

Sentenza del 17/07/2025 n. 3185 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento notificato il 24 aprile 2024 per l’anno d’imposta 2017, con cui erano recuperati ai fini IRES € 2.063.652,00, oltre a sanzioni per € 2.043.015,48 e interessi per € 427.430,39. Contestava, anzitutto, la decadenza dell’Ufficio ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e la carenza di motivazione dell’atto. Nel merito, contestava il disconoscimento della deduzione di € 6.059.198,00 per management services, € 1.390.428,00 per royalties e € 1.148.925,00 per commissioni di agenzia, dedotti come costi infragruppo; invocava inoltre la deducibilità dei costi e la compensazione con ricavi per € 4.710.310,00. Contestava infine le sanzioni e l’aumento del 10% per recidiva. L’istanza di sospensione cautelare era stata respinta.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l’accertamento: l’invito al contraddittorio, notificato il 28 dicembre 2023, ha determinato la proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, che è così scaduto il 30 aprile 2024; l’avviso notificato il 24 aprile era dunque tempestivo. Ha respinto anche la censura di difetto di motivazione, poiché l’atto indicava i presupposti fattuali e giuridici e aveva consentito un’effettiva difesa. Nel merito, ha confermato il recupero di tutti e tre i gruppi di costi: la documentazione prodotta dimostrava principalmente la contabilizzazione, ma non le prestazioni effettivamente rese, l’utilità concreta o potenziale per la società italiana, né i criteri di quantificazione e riaddebito. Per i management services sono stati inoltre considerati l’organico di soli due dipendenti della controllante lussemburghese e la mancata prova della correlazione con i ricavi invocati in compensazione; per le royalties la società non aveva fornito la documentazione richiesta. La Corte ha ritenuto legittimo anche l’aumento sanzionatorio del 10%, in presenza di violazioni della stessa indole relative agli anni 2014, 2015 e 2016. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di giudizio, liquidate in € 20.000,00. Decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado, pronunciata a Milano il 7 luglio 2025.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997

    "Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario".

    Se tra la data fissata per la comparizione del contribuente e il termine ordinario di decadenza intercorrono meno di 90 giorni, la scadenza per notificare l’atto impositivo è prorogata automaticamente di 120 giorni. Applicando tale regola, la Corte ha considerato tempestivo l’avviso notificato il 24 aprile 2024.

  • Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La deducibilità di un costo è ammessa a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 109 del d. P.R. n. 917 del 1986 il quale dispone che i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito d'impresa quando sono di competenza dell'esercizio, certi nell'esistenza, determinabili nel loro ammontare e inerenti all'attività.

    Per essere deducibile, un costo deve essere di competenza, certo, determinabile e inerente all’attività d’impresa. Nei servizi infragruppo, la società che deduce deve dimostrare prestazioni effettive e un’utilità concreta o potenziale, con documentazione idonea; la mera fatturazione e contabilizzazione non bastano.

  • Art. 2697 c.c.

    La stessa giurisprudenza ha altresì chiarito che l'onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante grava sulla società controllata che intende effettuare la deduzione (Cassazione civile, sez. trib., 19 ottobre 2020, n. 22695).

    È la società che deduce i costi per servizi resi dalla controllante a dover allegare e provare gli elementi che ne dimostrino l’utilità effettiva o potenziale. Nel caso deciso, la descrizione generica dei servizi e la documentazione contabile non hanno assolto tale onere.

  • Art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    In conclusione, l'obbligatorietà dell'aumento è imposta dal novellato dettato dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 in presenza di violazioni della stessa indole commesse nel triennio d'imposta precedente (ossia 2014, 2015 e 2016).

    La Corte ritiene obbligatorio l’aumento della sanzione quando risultano violazioni della stessa indole commesse nel triennio precedente, anche senza che la prima violazione sia stata definitivamente accertata. In concreto, ha confermato l’aumento del 10%.

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 7 della legge n. 212/2000

    Poiché dalla motivazione dell'avviso emergono in modo palese tutti gli elementi di fatto e di diritto costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio, l'obbligo motivazionale dell'atto impositivo, risulta, quindi correttamente assolto.

    La motivazione dell’avviso è sufficiente quando espone gli elementi fattuali e giuridici della pretesa in modo tale da consentire al contribuente di comprenderla e difendersi efficacemente. La Corte ha quindi respinto la censura di carenza motivazionale.

Massime di principio

  • Se un invito al contraddittorio è fissato a meno di 90 giorni dalla scadenza ordinaria per notificare l’accertamento, il termine è prorogato automaticamente di 120 giorni secondo la norma applicata dalla sentenza; occorre quindi verificare le date dell’invito e della notifica dell’avviso.
  • Per dedurre costi infragruppo non è sufficiente dimostrare che siano stati fatturati e registrati: il contribuente deve documentare quali attività siano state realmente svolte, come siano stati determinati e ripartiti gli addebiti e quale utilità abbiano prodotto, anche potenzialmente, per la società beneficiaria.
  • La motivazione dell’avviso può ritenersi adeguata se espone chiaramente fatti e ragioni giuridiche e permette una difesa effettiva; la complessità o la lunghezza del successivo ricorso non sostituiscono da sole tale verifica, ma possono indicare che il contribuente ha compreso le contestazioni.
  • La reiterazione nel triennio di violazioni della stessa indole può giustificare l’aumento sanzionatorio previsto dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997. La sentenza ha precisato che, per la disciplina applicata, non è necessario che la precedente violazione sia stata definitivamente accertata.

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