Sentenza del 17/07/2025 n. 19812 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per il 2009, con cui l’Agenzia aveva recuperato l’IVA detratta dalla BB S.p.A. su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti con la AA S.p.A. Secondo l’Ufficio, le società del gruppo avevano effettuato compravendite circolari di energia elettrica, con quantità e corrispettivi reciprocamente corrispondenti e saldo sistematicamente pari a zero, senza effettiva consegna dell’energia né pagamenti; la BB, inoltre, avrebbe avuto una sede meramente formale e non avrebbe disposto di personale o mezzi. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia, richiamando l’archiviazione penale e precedenti tributari favorevoli alle società. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) motivazione apparente o contraddittoria; (2) illegittima attribuzione di rilievo a precedenti privi di efficacia di giudicato; (3) omessa valutazione complessiva degli indizi relativi all’inesistenza delle operazioni; (4) erronea esclusione del pregiudizio erariale e del recupero IVA anche a prescindere dall’effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur fondata su archiviazione e precedenti, era comprensibile e raggiungeva il minimo costituzionale; le critiche di insufficienza o contraddittorietà non erano deducibili nei termini prospettati. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non impedisce una diversa valutazione dei fatti; inoltre, la CTR non poteva sostituire l’esame degli indizi concreti con il richiamo a una presunta communis opinio giurisprudenziale, né ometterne la valutazione complessiva, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2019, causa C-712/17. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza dell’accertamento né individuato un vincitore finale nel merito.
Norme richiamate
Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.c. non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario, giusta il disposto dell'art. 654 c.p.c.
Il decreto di archiviazione non produce nel processo tributario l’efficacia vincolante propria del giudicato; il giudice tributario può valutare autonomamente i fatti.
Il precedente reso in sede penale, quindi, non è in grado né di condizionare, né di limitare il ragionamento presuntivo che il giudice tributario avrebbe dovuto svolgere, ai sensi dell'art. 2729 c.c.
L’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici, da valutare autonomamente e senza condizionamenti derivanti da un decreto penale di archiviazione.
La norma è richiamata nel motivo relativo alla ripartizione dell’onere probatorio e alla valutazione degli elementi offerti dall’Ufficio; la Corte rileva che la CTR avrebbe dovuto esaminare gli indizi addotti dall’Amministrazione nel loro complesso.
Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
La disposizione disciplina il diritto alla detrazione IVA, contestato dall’Ufficio sul presupposto che le operazioni fatturate fossero oggettivamente inesistenti. La Corte non decide nel merito tale questione, perché il relativo motivo è assorbito.
Artt. 63, 168, 203 e 273 della Direttiva 2006/112/CE
Sono richiamati nel motivo concernente l’effettività delle operazioni e il diritto alla detrazione; la Corte non ne definisce l’applicazione al caso concreto, avendo assorbito il quarto motivo.
Art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata attinge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è nulla solo quando ricorre una delle anomalie radicali indicate dalla giurisprudenza, come motivazione apparente o incomprensibile; non è sufficiente contestarne l’insufficienza o la contraddittorietà ordinaria.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile".
La nullità per vizio motivazionale ricorre soltanto per anomalie strutturali gravi, riconoscibili dal testo della sentenza, non per una mera motivazione ritenuta insufficiente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione prospettati dall’Agenzia (violazione di legge e nullità processuale); la Corte li ha esaminati secondo il loro contenuto, accogliendo il secondo e il terzo, rigettando il primo e dichiarando assorbito il quarto.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata invocata per denunciare l’omissione o apparenza della motivazione della sentenza tributaria d’appello; la censura è stata rigettata perché la motivazione consentiva di comprendere il percorso decisionale.
La Corte richiama tali disposizioni per precisare che il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti che fanno stato nel processo tributario. L’art. 21-bis è stato introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024; nel caso concreto l’archiviazione non preclude una diversa decisione tributaria.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non impedisce che i medesimi fatti siano autonomamente valutati ai fini fiscali.
- Il giudice tributario deve esaminare complessivamente gli indizi relativi all’inesistenza oggettiva delle operazioni; non può sostituire tale analisi con il richiamo a precedenti di merito favorevoli al contribuente o a una presunta opinione giurisprudenziale consolidata.
- In presenza di operazioni circolari con quantità e corrispettivi corrispondenti, saldo sistematicamente nullo, mancata prova di consegna o pagamento e carenza di strutture operative, tali circostanze vanno valutate unitariamente, senza che il solo ricorso a compensazioni nel mercato di riferimento dimostri né escluda la realtà delle operazioni.
- I precedenti pronunciati in controversie di altre società non determinano automaticamente l’esito di un diverso giudizio: il giudice deve decidere sulla base dei fatti e delle prove del caso concreto, salvo che ricorrano i presupposti giuridici per attribuire efficacia vincolante al giudicato.
- In Cassazione, le censure sulla motivazione sono ammissibili solo per anomalie radicali che la rendano assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; la mera insufficienza o contraddittorietà ordinaria non basta.
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