Sentenza del 17/07/2025 n. 19782 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello e confermato il riconoscimento delle deduzioni IRAP alla società, salvo la ripresa relativa a fatture per operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha sostenuto che l’esclusione dalle deduzioni prevista per le imprese operanti «in concessione e a tariffa» nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti dovesse applicarsi anche a chi svolge il servizio in base ad appalti, valorizzando l’affidamento di un servizio pubblico e un’ampia nozione di tariffa. Con il secondo motivo ha contestato l’aliquota IRAP applicata, sostenendo che dovesse essere determinata considerando la società concessionaria anziché appaltatrice. La controversia riguardava l’anno d’imposta 2013; il testo non indica gli importi accertati.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 5 giugno 2025 depositata il 17 luglio 2025, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come appalto, non come concessione: la società non aveva assunto il rischio di gestione e il corrispettivo era riconducibile al contributo economico dell’amministrazione, anziché al diritto di sfruttare economicamente il servizio. Non ricorrendo il presupposto della concessione, l’esclusione dalle deduzioni IRAP non era applicabile; il motivo sull’aliquota, fondato sulla diversa qualificazione del rapporto, è stato a sua volta respinto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il fallimento non ha svolto attività difensiva. Esclusa anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, in quanto pubblica amministrazione patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
la cd. riduzione del cuneo fiscale, prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall' art. 1 , comma 266, della L. n. 296 del 2006 , non si applica alle imprese che operano in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto
L’esclusione dalle deduzioni IRAP opera solo se ricorrono entrambi i presupposti: un rapporto di concessione traslativa e una tariffa remunerativa. La mera gestione di un servizio pubblico o l’affidamento del servizio a un’impresa non bastano a qualificare il rapporto come concessione.
Art. 16, comma 1-bis, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia in relazione all’aliquota IRAP, ma la Corte ha respinto la censura perché basata sulla qualificazione della società come concessionaria, non corretta nel caso concreto. La decisione non formula una distinta interpretazione della disposizione.
Art. 3, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 40/2007
La norma regionale è stata invocata insieme alla disciplina dell’aliquota IRAP. La relativa censura è stata respinta in quanto dipendente dalla tesi, non accolta, che il rapporto fosse una concessione anziché un appalto.
Massime di principio
- Per stabilire se un affidamento di servizi sia appalto o concessione, non è decisivo il nome attribuito al contratto né il solo fatto che il servizio persegua un interesse pubblico: occorre valutare la struttura effettiva del rapporto e soprattutto chi sopporta il rischio economico della gestione.
- Si ha, in linea generale, concessione quando il gestore assume il rischio di non recuperare investimenti e costi e la remunerazione dipende dal diritto di gestire o sfruttare economicamente il servizio; si ha appalto quando il corrispettivo è pagato dall’amministrazione e il rischio di gestione non è trasferito al privato.
- L’esclusione dalle deduzioni IRAP prevista per le imprese operanti in concessione e a tariffa richiede la presenza congiunta della concessione e di una tariffa remunerativa. Se il rapporto è un appalto, l’esclusione non si applica per il solo fatto che il servizio riguarda un settore pubblico regolamentato o è remunerato secondo condizioni stabilite dall’amministrazione.
- Una contestazione sull’aliquota fondata esclusivamente sulla qualificazione del rapporto come concessione viene meno se il rapporto è invece correttamente qualificato come appalto.
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