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Sentenza

Sentenza del 17/07/2025 n. 19768 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

AA Srl ha impugnato per nullità la sentenza della Commissione tributaria regionale, denunciando una motivazione contraddittoria e incomprensibile ai sensi dell’art. 132, quarto comma, c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost. L’avviso di accertamento relativo all’IRES 2007, con sanzioni, si fondava sulla contestazione di un’operazione elusiva ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, connessa alla cessione a BB Srl dell’80% delle quote di AA, alla successiva cessione a AA di un credito d’imposta di 650.000 euro e alla rinuncia di BB al corrispettivo. La CTR aveva escluso l’elusione, ma aveva comunque confermato la ripresa sostenendo che gli effetti fiscali dovessero essere imputati al 2007, anziché al 2006. La contribuente ha sostenuto che, una volta esclusa la ragione posta dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, non fosse possibile confermare la pretesa sulla base di una diversa ricostruzione, per di più espressa in termini contraddittori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha ritenuto che la CTR avesse escluso la contestazione di elusività ma, nel motivare la persistente rilevanza fiscale dell’operazione, avesse affermato che le società avevano inteso attribuire alla rinuncia il carattere di liberalità, recuperando così proprio una qualificazione collegata alla contestazione originaria. Le affermazioni non erano conciliabili e non chiarivano quali presupposti consentissero la ripresa a tassazione una volta esclusa l’operazione elusiva. La Cassazione non ha deciso nel merito l’esistenza del debito tributario né l’imputazione temporale: tali questioni dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 132, quarto comma, codice di procedura civile

    La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico, ma anche quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" ovvero una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

    È nulla la sentenza la cui motivazione, per contraddizioni inconciliabili o incomprensibilità obiettiva, non permette di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e di verificarne la coerenza.

  • Art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale fondamento della censura di nullità della sentenza tributaria per vizio della motivazione; il provvedimento non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • Art. 111, sesto comma, Costituzione

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la decisione affronta la censura applicando il principio della nullità in caso di motivazione irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il giudice può riqualificare i fatti già delineati nell’atto impositivo e trarne conseguenze giuridiche diverse, senza per ciò solo sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio del potere impositivo. Non può però introdurre una fattispecie impositiva nuova, estranea a quella contestata nell’atto.
  • La motivazione è nulla quando, dopo aver escluso il presupposto contestato dall’Ufficio, conferma comunque la pretesa usando argomentazioni che reintroducono quel presupposto o non spiegano quale diversa base giuridica e fattuale sostenga la tassazione.
  • L’accoglimento del ricorso per un vizio motivazionale e la cassazione con rinvio non equivalgono all’annullamento definitivo della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e chiarire se, sulla base dei fatti e della contestazione contenuti nell’atto, sussistano i presupposti per la ripresa.

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